Le nuove norme tecniche per le costruzioni
Articolo 20: regolamentazione della durata del regime transitorio, delle norme applicabili in questo periodo, dei casi di esclusione dal regime transitorio e dell’ istituzione della commissione di monitoraggio delle nuove norme tecniche.
Comma 1: il 30 giugno 2009 è il termine ultimo per poter scegliere quale norma applicare
Comma 2: fino al 30 giugno 2009 il progettista può scegliere se fare riferimento a:
– i DD.MM. del 20-11-1987, 3-12-1987, 11-3-1988, 4-5-1990, 9-1-1996 e 16-1-1996, applicativi della legge 1086/1971 e 64/1974;
– il D.M. 14-9-2005 (Norme tecniche per le costruzioni);
– il D.M. 14-1-2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) che entra in vigore il 5 marzo 2008.
Le norme tecniche vedono sono principalmente indirizzate al progettista ma per la valutazione degli impegni ed oneri è opportuno verificare a quale normativa tecnica il progettista ha fatto o farà riferimento al momento della progettazione delle strutture portanti.
Comma 3: continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino al termine dei lavori e all’eventuale collaudo (per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, per quelle per cui le amministrazioni aggiudicatici hanno affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche approvate con D.M. 14-9-2005).
Comma 4: la proroga al 30 giugno 2009 non si applica alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali di competenza statale, la cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile durante gli eventi sismici e opere che possono assumere importanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (si veda l’alegato al D.M. 21-10-2003)
Comma 5: entro il 31 dicembre 2010 in rispettivi prprietari dovranno effettuare le verifiche tecniche (terzo comma dell`art. 2 dell`Ordinanza 20-3-2003, n. 3274) e riguardare prima di tutto edifici ed opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 (eccetto opere ed edifici progettati in base alle norme sismiche vigenti dal 1984).
Commi 6 e 7: il Ministro ha istituito una commissione consultiva (costituita da rappresentanti delle regioni e degli enti locali, associazioni imprenditoriali ed ordini professionali) operativa fino al 30 giugno 2009, per monitorare le revisioni generali delle norme tecniche (D.M. 14 gennaio 2008) ed eventuali adeguamenti normativi.
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