Liguria: legge regionale n.5 11/3/08
La legge regionale della Liguria n.5 dell’11 marzo 2008 regola le attività contrattuali regionali e attua il decreto legislativo del 12 aprile 2006 n.163, vale a dire il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Legge Regionale Liguria 11/3/2008 n. 5
Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni
Decreto legislativo del 12 aprile 2006 n.163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
In dettaglio, da alcuni stralci della legge, si stabilisce:
– all’articolo 4 (Programmazione dei lavori pubblici)
1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, adotta lo schema di programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del codice dei contratti pubblici secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo e dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n 109 e successive modificazioni), unitamente all’elenco annuale dei lavori; con tale provvedimento si dà attuazione agli studi di fattibilità di cui al comma 2 e si identificano e quantificano i bisogni della Regione.
2. Al fine di predisporre lo schema di programma triennale di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di amministrazione generale, sentite le altre strutture regionali, elabora il quadro dei bisogni e delle esigenze che comportano la realizzazione di lavori pubblici; per gli interventi individuati come prioritari sulla base di tale studio sono predisposti gli studi di fattibilità elaborati, se del caso, anche con altri soggetti.
– all’articolo 5 (Contratti stipulati dalla Centrale regionale d’acquisto)
1. Per l’acquisto di beni e servizi standardizzabili della Regione e degli enti del Servizio Sanitario Regionale si applica quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti della legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) in merito alla Centrale regionale di acquisto, ove operante.
– all’articolo 6 (Procedure per l’individuazione degli offerenti)
1. I contratti della Regione per lavori, forniture, beni e servizi il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono conseguenti all’esperimento di procedura aperta o di procedura ristretta, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dal codice dei contratti pubblici, i contratti di cui al comma 1 possono essere aggiudicati mediante dialogo competitivo, ovvero mediante accordi quadro.
3. Il ricorso alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando, è consentito nei casi espressamente previsti dal codice dei contratti pubblici.
– all’articolo 8 (Avviso di preinformazione)
1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio, approva l’elenco dei contratti da stipulare nei dodici mesi successivi relativi alle forniture ed ai servizi il cui valore complessivo, rispettivamente stimato in ragione di gruppi di prodotti o della categoria di servizi, di cui all’allegato II A del codice dei contratti pubblici, sia pari o superiore alle soglie previste dall’articolo 63 del codice stesso, nonché ai lavori di importo stimato pari o superiore alle soglie previste dal sopraccitato articolo 63.
2. Entro i successivi dieci giorni la struttura regionale competente in materia di gare e contratti provvede alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione concernente l’elenco dei contratti che si intendono aggiudicare nel corso dell’anno, secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi regionali in materia. Tale avviso deve essere altresì pubblicato dall’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla l.r. 31/2007.
– all’articolo 9 (Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento di cui all’articolo 10 del codice dei contratti pubblici è individuato, ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, dal dirigente della struttura richiedente, fra il personale in possesso di titolo di studio e competenza adeguati, al fine di curare tutte le fasi procedimentali. Per le procedure di affidamento si applica quanto disposto dall’articolo 10 della presente legge.
2. Il dirigente di cui al comma 1 stabilisce il termine entro il quale il responsabile del procedimento è tenuto a completare la fase istruttoria.
3. Qualora il contratto riguardi l’esecuzione di lavori, è individuato responsabile del procedimento un tecnico in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione ovvero, quando l’abilitazione non sia prevista dalla normativa vigente, un dipendente di categoria non inferiore alla D con idonea professionalità ed almeno cinque anni di anzianità di servizio.
4. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 può svolgere le funzioni di progettista per lavori di importo non superiore a euro 500.000,00; qualora la progettazione non sia effettuata dal responsabile del procedimento, il dirigente di cui al comma 1 individua quale progettista un dipendente di categoria non inferiore alla C, salvi i casi in cui la progettazione è affidata all’esterno con le modalità previste dal codice dei contratti pubblici e dalla presente legge.
– articolo 10 (Indizione della gara)
1. Il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, all’inizio della fase di affidamento di un contratto, individua il responsabile del procedimento di affidamento ai sensi della normativa vigente.
2. Il dirigente di cui al comma 1, con proprio provvedimento di indizione di gara, stabilisce:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto;
c) la procedura di scelta del contraente, con le motivazioni che vi danno luogo;
d) i requisiti di partecipazione alla gara;
e) il criterio di aggiudicazione della gara;
f) l’ammontare della spesa presunta ovvero l’importo fissato a base d’asta e il relativo impegno di spesa sugli appositi capitoli del bilancio regionale;
g) le modalità di pubblicità della gara conformi alla normativa vigente.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 approva, altresì, il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto contenente la disciplina tecnica del contratto e, ove prevista, la lettera di invito alla gara.
4. Il provvedimento di indizione di una gara per l’affidamento di lavori pubblici contiene il progetto, comprensivo degli elaborati tecnico- amministrativi, ed il piano finanziario dell’opera con riferimento al bilancio annuale e pluriennale della Regione.
– articolo 11 (Esame dei requisiti di partecipazione nelle procedure ristrette)
1. L’esame dei requisiti di partecipazione alla gara, nella fase di prequalificazione dei concorrenti alle procedure ristrette, è effettuato dal responsabile del procedimento di affidamento, alla presenza di due dipendenti in qualità di testimoni, entro quindici giorni dal ricevimento delle domande di partecipazione; detto termine può essere interrotto qualora il responsabile del procedimento di affidamento debba acquisire documenti o informazioni necessari per stabilire l’ammissione o l’esclusione di uno o più concorrenti.
2. La fase di prequalificazione deve comunque concludersi entro trenta giorni dal ricevimento delle domande di partecipazione.
3. Il responsabile del procedimento di affidamento redige il verbale di ammissione alla gara, dando motivazione delle eventuali esclusioni, e lo sottoscrive insieme ai due testimoni.
4. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica l’esclusione ai candidati non ammessi, secondo le modalità previste dall’articolo 79 del codice dei contratti pubblici, entro cinque giorni dalla data del verbale di cui al comma 3.
– all’articolo 12 (Lettera di invito)
1. Nelle procedure in cui gli operatori economici sono invitati a presentare offerta mediante lettera di invito, questa è predisposta ed inviata dal responsabile del procedimento di affidamento non oltre tre giorni dal completamento della fase di prequalificazione ovvero nel termine indicato nel bando di gara.
– all’articolo 15 (Aggiudicazione definitiva)
1. Il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva entro quindici giorni dalla data di ricevimento del verbale di aggiudicazione provvisoria e dopo avere effettuato le verifiche previste dal codice dei contratti pubblici; con tale provvedimento si ridetermina l’impegno di spesa e si approva lo schema di contratto.
2. Il termine per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti ed inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti pervengono alla struttura competente in materia di gare e contratti.
3. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai fini della stipulazione del contratto.
4. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica l’aggiudicazione definitiva, nel termine di tre giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, ai soggetti di cui all’articolo 79 del codice dei contratti pubblici e con le modalità dallo stesso previste.
5. Il responsabile del procedimento di affidamento cura, altresì, l’avviso concernente i risultati della procedura di affidamento di cui all’articolo 65 del codice dei contratti pubblici, con le modalità di cui all’articolo 66 di detto codice.
6. Gli adempimenti relativi alla pubblicità della gara sono curati dalla struttura competente in materia di gare e contratti secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi regionali vigenti.
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