Lo stretto legame tra autorizzazione sismica e permesso di costruire

di M. Petrulli

In materia di autorizzazione sismica, l’art. 94, comma 1, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) dispone che “Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione”.
La norma si riferisce alla c.d. autorizzazione sismica che si deve accompagnare al titolo edilizio nel caso di intervento in località a non bassa sismicità.
La giurisprudenza ha chiarito che l’intento del citato art. 94 è “palesemente orientato ad eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, materia in cui peraltro, come per il governo del territorio, compete sempre allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (Corte cost., 20.7.2012, n.201; 5.5.2006, n.182). In questa ottica l’art. 94, che esprime il fondamentale principio della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale per l’inizio dei lavori nelle località dichiarate sismiche, è stato così ritenuto espressione di un “principio fondamentale in materia di governo del territorio e protezione civile” (Corte cost., 12.4.2013, n.64; 5.11.2010, n.312)” [1].

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Ratio dell’autorizzazione

Come evidenziato dalla giurisprudenza [2], la ratio dell’autorizzazione sismica è quella di consentire, ad opera dei competenti uffici, incardinati presso la Regione, una verifica in ordine al rispetto delle specifiche norme tecniche che devono presiedere alla realizzazione delle costruzioni in aree dichiarate sismiche, e ciò al fine di garantirne le condizioni di sicurezza e staticità, a tutela del bene primario rappresentato dalla pubblica incolumità.
È evidente, dunque, che l’autorizzazione regionale ha una valenza di tipo “sostanziale”, nel senso che trattasi di un titolo abilitativo che ha la funzione di attestare l’osservanza della citata normativa di tipo tecnico, essendo tesa unicamente a verificare se le modalità della progettata costruzione siano o meno rispettose delle regole di fonte regolamentare dettate in tema di edificazione [3].

Rapporti fra titolo edilizio e autorizzazione sismica

Quanto ai rapporti tra i due procedimenti amministrativi, quello relativo al rilascio del permesso di costruire e quello relativo al rilascio dell’autorizzazione sismica, la giurisprudenza ha osservato che, sebbene siano svincolati l’uno dall’altro e possono essere avviati in momenti diversi (nel senso, cioè, l’autorizzazione non costituisca presupposto per il rilascio del permesso di costruire o per la presentazione della SCIA), l’autorizzazione sismica:

  • è pur sempre, ai sensi del citato art. 94, condizione di efficacia del procedimento di rilascio del permesso di costruire (ciò implica che un permesso di costruire [5] non è titolo idoneo a legittimare la realizzazione di opere per le quali non risulti anche il rilascio dell’autorizzazione sismica [6]);
  • costituisce “uno strumento tecnico idoneo ad assicurare un livello di protezione dell’incolumità pubblica indubbiamente più forte e capillare rispetto al meccanismo del controllo ex post e perciò riveste una posizione fondante del settore dell’ordinamento al quale pertiene, attesa la rilevanza del bene protetto” [7].

Il principio della previa autorizzazione scritta di cui all’art. 94 – “che trae il proprio fondamento dall’intento unificatore del legislatore statale, orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica” – costituisce principio fondamentale della materia della protezione civile, in cui compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali [8].

Note:

[1] TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 1° marzo 2021, n. 1347; TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 15 novembre
2022, n. 15022.
[2] TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 15 novembre 2022, n. 15022.
[3] TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 15 novembre 2022, n. 15022.
[4] TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 18 luglio 2023, n. 4373; sent. 1° marzo 2023, n. 1347.
[5] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 9 settembre 2020, n. 6881; TAR Lazio, Latina, sent. 7 febbraio 2018, n. 243; Cass.
pen., sez. III, sent. 9 luglio 2008, n. 38405; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 29 dicembre 2021, n. 959.
[6] TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 18 luglio 2023, n. 4373; TAR Catanzaro, sez. II, sent. 5 maggio 2023, n. 706;
sent. 24 gennaio 2018, n. 202.
[7] Corte Cost., sent. 8 novembre 2017, n. 232; sent. 16 dicembre 2016, n. 272; sent. 10 dicembre 2019, n. 264.
[8] Corte Cost., sent. 12 aprile 2013, n. 64; sent. 5 novembre 2010, n. 312; TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 13 ottobre
2020, n. 376.

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