Niente Iva ridotta per le opere propedeutiche

L’aliquota Iva ridotta del 10%, prevista per la realizzazione delle linee di trasporto, non è applicabile al distinto contratto d’appalto relativo a un’opera propedeutica, nella fattispecie un cunicolo esplorativo.

E’ il parere dell’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 52 del 18 febbraio 2008, in risposta a un’istanza di interpello di una società che (essendo la realizzazione del cunicolo pilota e propedeutico imprescindibile e necessaria per la realizzazione della linea di trasporto) riteneva di poter usufruire dell’aliquota ridotta prevista dal n. 127-quinquies) della tabella A, parte terza, allegata al dpr 633/72.

L’Agenzia ha chiarito che il trattamento agevolato riguarda le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi, tra l’altro, alla costruzione delle linee di trasporto ad impianto fisso; ha chiarito inoltre, in riferimento ai servizi di progettazione, che la disposizione agevolativa attiene solo alla costruzione delle opere e non alle prestazioni di progettazione che, pertanto, sono soggette all’aliquota ordinaria, a meno che non siano rese nell’ambito di un unico contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera, nel qual caso beneficiano dell’agevolazione.

Quanto ai servizi "propedeutici" alla realizzazione dell’opera (il progetto definitivo, la richiesta delle necessarie autorizzazioni amministrative, l’elaborazione del modello di finanziamento, nonchè la costruzione del cunicolo pilota) l’Agenzia osserva che l’esecuzione di tali attività, nella fattispecie, avverrebbe non nell’ambito dello stesso contratto di appalto relativo alla realizzazione della linea di trasporto, ma con affidamento tramite contratti di appalto specifici, ciascuno dei quali ha per oggetto, in via separata, l’effettuazione di una parte di servizi ad opera di diverse imprese terze.

Di conseguenza l’Agenzia ritiene che le prestazioni di servizi dipendenti dai contratti di appalto relativi alla costruzione del cunicolo esplorativo non abbiano le caratteristiche necessarie per rientrare nell’ambito di applicazione dell’aliquota del 10% prevista dalle disposizioni dei nn. 127-quinquies) e 127-septies) della citata tabella A, parte terza.

Pertanto, si applica l’aliquota ordinaria del 20%.

 

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