Norme tecniche: il decreto è in corso di pubblicazione

Il decreto ministeriale di approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni sarà pubblicato entro pochi giorni in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto cita il parere emesso dall’Austria sulle parti riguardanti il legno (tabelle 4.4.III e 4.4.IV e Capitolo 11.7): la misura proposta presenterebbe aspetti che possono creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell’ambito del mercato interno. L’emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato membro comporta il rinvio dell’adozione del provvedimento di quattro mesi dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola tecnica (20 marzo 2008) e comporta l’obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che si intende dare al parere stesso.

Il Ministero procederà comunque all’approvazione delle Norme tecniche per le costruzioni, ad esclusione delle sopra citate tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7: l’aggiornamento delle Norme tecniche è urgente e non può essere ulteriormente rinviato. Siveda il riepilogo sottostante per conoscere il percorso compiuto dalle NTC sino ad oggi.
Le nuove norme sostituiranno quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005 ed entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia, nella premessa del decreto sono citate tutte le disposizioni normative che riguardano le norme e le modalità di entrata in vigore, eccetto la legge n. 17 del 26 febbraio 2007 che ha prorogato al 31 dicembre 2007 il periodo transitorio previsto dal comma 2-bis dell’articolo 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

L’art. 20 del Milleproroghe (DL 248/2007 attualmente in corso di conversione in legge) disciplina il periodo transitorio delle revisioni generali delle nuove NTC; tale periodo decorrerà dalla data di entrata in vigore delle nuove NTC, cioè tra circa un mese. Restano, quindi, i dubbi relativi alla normativa da applicare dal 1° gennaio 2008 (dopo la scadenza della proroga disposta dalla legge 17 del 26 febbraio 2007) e fino alla data di entrata in vigore delle nuove NTC (si leggano le notizie del 7 gennaio e del 14 gennaio).

RIEPILOGO: ITER DELLE NTC
*Decreto Legge 31/12/2007 n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria
(Gazzetta ufficiale 31/12/2007 n. 302)
Art. 20.
Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni
1.
Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell’articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell’8 maggio 2003.

*Legge dello Stato 26/02/2007 n. 17
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa
(Gazzetta ufficiale 26/02/2007 n. 47)
Art. 3
Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia
omissis
4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data dell’intervenuto collaudo.

*Decreto Ministeriale 14/09/2005
Norme Tecniche per le Costruzioni
(Gazzetta ufficiale 23/09/2005 n. 222)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO
e con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Decreta:
Art. 1.
1.
Sono approvate le norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegate al presente decreto.
Art. 2.
1.
Con separato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, nel periodo di cui al comma 2-bis dell’art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, una Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa approvata con il presente decreto, anche al fine, previa intesa con la Conferenza unificata, della prescritta revisione periodica biennale delle norme tecniche allegate.
2. Alla Commissione di cui al comma 1 partecipano rappresentanti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell’interno, dal Dipartimento della protezione civile, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonchè da rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati. I relativi oneri sono a carico dei soggetti designanti.
Art. 3.
1.
Le norme tecniche entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2005

*Legge 17/08/2005, n. 168
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative
(Gazzetta Ufficiale 22/08/2005 n. 194)
Art. 14-undevicies
Regime transitorio per l’operatività delle norme tecniche per le costruzioni
1.
Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».

*Legge 27/07/2004, n. 186
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse
(Gazzetta Ufficiale 28/07/2004 n. 175 – Supplemento Ordinario n. 131)
Art. 5.
Normative tecniche in materia di costruzioni
1.
Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonchè alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini dell’emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all’articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

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