Nuovi correttivi codice dei beni culturali e del paesaggio

Dopo le modifiche del 2006, un decreto corregge la parte II del Codice in materia di beni culturali, l`altro invece apporta modifiche alla parte III relativa al paesaggio.

L`iter dei provvedimenti dovrà concludersi entro il 1° maggio 2008, pena la decadenza della delega legislativa (in base art. 10 Legge 137/2002); entro tale data dovranno essere acquisiti i pareri della Conferenza Unificata e delle Commissioni Parlamentari competenti e dovrà arrivare l`approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri.

Di seguito riportiamo le modifiche ai beni culturali e al paesaggio:

Beni culturali
Le norme di tutela vengono estese anche agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che siano titolari di patrimoni culturali.
La disciplina delle dismissioni e delle concessioni in uso di immobili pubblici vincolati è velocizzata.

Paesaggio
Anche in base alla sentenza 367/2007 della Corte Costituzionale (che ha riconosciuto il ruolo primario dello Stato nella tutela del paesaggio) le modifiche vogliono rafforzare ulteriormente la partecipazione del Ministero dei beni culturali all`esercizio delle funzioni amministrative (pianificatorie e autorizzatorie) attribuite alle Regioni. Una delle novità di rilievo consiste nel fatto che il Ministero e le Regioni definiscono insieme le politiche per la conservazione e valorizzazione del paesaggio e insieme definiscono indirizzi e criteri riguardanti la pianificazione territoriale e la gestione dei conseguenti interventi (art. 133).
V iene inoltre rafforzata la posizione di supremazia della tutela del paesaggio sul governo del territorio e quindi la maggiore importanza del piano paesaggistico sui piani urbanistici e territoriali degli enti locali.

Centri storici
Sono inclusi tra immobili e aree che possono essere oggetto di provvedimento di vincolo. Si introducono elementi di sovrapposizione con la disciplina dei beni culturali: possono essere vincolati anche immobili che presentino caratteri di memoria storica, oltre che di bellezza naturale.

Procedimento di imposizione dei vincoli paesaggistici
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 82 del DPR 616/1977 e dal D.Lgs. 490/1999, il Ministero è equiparato alla Regione e può imporre vincoli paesaggistici su proposta motivata del soprintendente.

Integrazione dei provvedimenti di vincolo già emanati
Il Ministero e le Regioni hanno l`obbligo di integrare i vincoli paesaggistici già emanati, corredandoli della disciplina d`uso delle aree sottoposte a tutela.
La norma è utile a verificare i vincoli imposti in passato, individuare quelli sprovvisti di una specifica regolamentazione delle trasformazioni compatibili e integrarne il contenuto.
In particolare le Regioni devono provvedere entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, pena l`intervento sostitutivo del Ministero.

Aree ex Galasso
Reintrodotta la possibilità di individuare e vincolare per legge nuove zone archeologiche come previsto prima delle modifiche apportate al Codice nel 2006.

Piano paesaggistico regionale
Il decreto non da più la possibilità alle Regioni di elaborare i piani paesaggistici d`intesa con lo Stato.
Viene introdotto l’obbligo di coinvolgere il Ministero nella redazione dei piani per la parte avente ad oggetto immobili vincolati.
Viene confermata la possibilità di imporre direttamente con il piano ulteriori vincoli paesaggistici; tali vincoli possono avere ad oggetto le stesse tipologie di beni assoggettabili a provvedimento di cui all`art. 136 del Codice (ville, giardini, parchi, bellezze panoramiche, ecc.).
Allo stesso tempo si introduce la possibilità di individuare con il piano "nuovi contesti" da sottoporre a "specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione: le regioni hanno una discrezionalità di vincolo anche con riferimento a tipologie di beni atipiche ed indefinite.

Autorizzazione paesaggistica
In vigore dal 1° giugno 2008 il nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica, che supera lo schema di "autorizzazione regionale (o comunale) / controllo del Ministero (Soprintendenza) con relativo potere di annullamento".
Si tratta di un procedimento unico di competenza regionale, nell’ambito del quale la Soprintendenza interviene attraverso il rilascio di un parere sempre vincolante, da rendersi in un termine perentorio.
La delega ai comuni, disincentivata nella versione attuale del Codice, è ora condizionata alla presenza nell’ente locale di una struttura tecnica adeguata e differenziata rispetto a quella urbanistico-edilizia.

Il nuovo procedimento è lungo e complesso, perchè:
– la Regione verifica la completezza della domanda al fine di eventuali integrazioni documentali: solo una volta conclusa la verifica, la p.a. comunica l`avvio del procedimento all`interessato;
– la Regione ha 40 giorni di tempo per accertare la conformità dell`intervento con le prescrizioni d`uso del vincolo e trasmettere la pratica alla Soprintendenza;
– il Soprintendente ha 45 giorni per formulare il parere di compatibilità paesaggistica del progetto. Se il parere è negativo si applica l’art. 10 bis della Legge 241/1990 sulla comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Qualora il Soprintendente non renda parere nel termine di legge, la p.a. competente può indire una conferenza di servizi;
– entro 20 giorni la Regione emette il provvedimento conforme al parere;
– l`autorizzazione diventa efficace decorsi 30 giorni di tempo.

Adeguamento piani paesaggistici
Il termine del 1° maggio 2008 per l`adeguamento dei piani paesaggistici esistenti viene spostato al 31 dicembre 2009.

Fonte: www.ance.it

 

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