Perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di demolizione nei confronti dell’erede

Nota a: Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia Adunanza plenaria 10/1/2023 n. 70

Nel caso di successione nella proprietà del bene, avvenuta dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione, la sanzione dell’acquisizione gratuita può essere applicata all’erede solo se lo stesso è stato destinatario di un rinnovato ordine di demolizione e non vi abbia adempiuto; infatti, per l’applicazione della sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale, che a differenza dalla sanzione demolitoria non ha carattere ripristinatorio dell’abuso, occorre la sussistenza di un elemento soggettivo almeno di carattere colposo del soggetto proprietario che subisce la sanzione.

Nel caso de quo, il Collegio intende dare continuità all’orientamento secondo il quale “[è] conforme, pertanto, ai principi nazionali e multilivello il rafforzarsi un orientamento giurisprudenziale che àncora gli effetti compiuti dell’acquisizione gratuita al rispetto delle fasi procedimentali che l’articolo 31 del testo unico sull’edilizia disciplina. Non sarebbe conforme ai principi sopra richiamati una lettura dell’articolo che finisse per considerare legittima l’applicazione di una sanzione amministrativa particolarmente afflittiva prescindendo dal suo accertamento oltre che dalla sua formale irrogazione.” (Cgars, sentenza n. 373/2022).

Può, pertanto, ragionevolmente concludersi che l’effetto traslativo della proprietà a favore del Comune, secondo la sequenza procedimentale prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, avviene solo a seguito del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

A riprova di ciò, anche se l’acquisizione opera «di diritto» e il provvedimento acquisitivo è obbligatorio (e vincolato nel contenuto) in quanto consegue dal mero mancato adempimento dell’ordine demolitorio del bene, il Comune è, comunque, tenuto alla preventiva apertura di una fase di ricognizione che si conclude con l’accertamento dell’inadempimento; in tal modo l’Amministrazione verifica che non vi si sia stato un adempimento parziale e determina l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale, ossia l’estensione dell’area acquisita nel limite di “dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita“.

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