Provvedimento di autorizzazione o diniego all’occupazione di suolo pubblico è legato al bilanciamento degli interessi pubblici e privati

di M. Petrulli

La recente sent. 12 giugno 2023, n. 1457, del TAR Lombardia, Milano, sez. I, conferma il consolidato orientamento secondo cui la decisione sulla richiesta di occupazione di suolo pubblico ha natura ampiamente discrezionale, frutto del bilanciamento dei diversi interessi in gioco.

Nel caso specifico, una società titolare di un esercizio commerciale di ristorazione aveva chiesto ed ottenuto, nel 2007, l’autorizzazione all’occupazione permanete del suolo pubblico per una superficie di mq 36,87 per la posa di tavoli e sedie al servizio dell’esercizio; successivamente, otteneva una seconda autorizzazione per l’occupazione di mq 81 di suolo, per la medesima finalità.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel 2020 il Comune rilasciava l’autorizzazione provvisoria (con cessazione a partire dal 1° aprile 2022) per l’occupazione di suolo pubblico per un’ulteriore superficie di mq 13,50 antistante un condominio costruito in aderenza e, quindi, in continuità all’edificio dove è svolta l’attività di ristorazione da parte della società.

Una volta cessata l’efficacia dell’autorizzazione provvisoria, la società presentava una nuova istanza di occupazione permanente di suolo pubblico per una superficie di mq 118 riguardante non solo il tratto antistante il fabbricato ove è svolta l’attività di ristorazione, ma anche di quello antistante il fabbricato del condominio per l’intero fronte dello stesso, per una superficie ampliativa in parte qua di quella autorizzata temporaneamente nella fase emergenziale (non più 13,50 mq bensì 37 mq).

Il Comune tuttavia respingeva l’istanza con una serie di ragioni legate alla maggiore vivibilità delle residenze poste al primo piano del condominio e alla sicurezza stradale. 

A fronte dell’impugnazione del diniego da parte della società interessata, i giudici hanno affermato che il comportamento dell’ente locale era stato legittimo. 

Ed infatti, la sottrazione del bene pubblico all’uso collettivo (come una strada) in favore dell’uso privato, mediante il provvedimento di concessione del bene, deve essere giustificata dal perseguimento di un preminente interesse pubblico per l’ente e comunque non deve confliggere con altri interessi meritevoli di tutela. 

Il provvedimento di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico ha natura discrezionale in quanto l’amministrazione è tenuta a verificare che la concessione avviene nel perseguimento di un preminente pubblico interesse e che non si risolve nella lesione di altri pubblici interessi, al di là della comparazione tra l’interesse pubblico perseguito e quello privato. Ne deriva che è legittimo negare il provvedimento di occupazione di suolo pubblico se il suo rilascio compromette l’interesse pubblico alla vivibilità dei cittadini o alla circolazione stradale.

Spetta quindi all’amministrazione contemperare i diversi interessi pubblici e privati che emergano nel provvedimento di occupazione del suolo pubblico. 

Di conseguenza, nel negare un’istanza di ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico da parte della società, il Comune ha legittimamente ritenuto, nel bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti nel procedimento, di dare prevalenza all’interesse alla vivibilità delle residenze poste al piano terra del condominio prospiciente la strada oggetto dell’istanza di occupazione, nonché a quello di non ostacolare il libero accesso dei mezzi di soccorso o l’accesso ai box condominiali, tenendo peraltro in debito conto l’ampia porzione di area pubblica già concessa in occupazione alla società.

Nello specifico, inoltre, la valutazione del Comune trovava adeguato supporto negli atti istruttori e negli accertamenti compiuti in loco

  1. la planimetria dello stato dei luoghi indica una distanza di 2,90 mt tra l’occupazione dello spazio pubblico con tavoli e sedie richiesta per l’attività di ristorazione rispetto alle finestre del Condominio [omissis] poste al piano terra il che dava evidenza del turbamento dell’ambiente residenziale che deriva ai condomini e quindi alla vivibilità delle abitazioni; 
  2. lo spazio occupato in caso concessione dell’uso pubblico dell’area riduceva lo spazio di manovra per accedere ai boxes del Condominio, richiedendo per le auto ingombranti la necessità di effettuare più manovre; 
  3. la strada era a fondo cieco e termina davanti al Condominio [omissis] sicchè, concedendo la porzione di spazio pubblico antistante il Condominio fino al termine della strada, un mezzo di soccorso avrebbe incontrato difficoltà di manovra e di inversione di marcia.

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