Ricostruzione sui ruderi: ristrutturazione o nuova costruzione?

La ricostruzione edilizia fatta sui ruderi va considerata come nuova costruzione o intervento di manutenzione straordinaria?

A questa domanda hanno dato risposta i giudici del T.A.R. Sicilia con la sentenza del 4 gennaio 2012, n.1 rispondendo al ricorso presentato dalla proprietaria di un immobile confinante con l’edificio “ristrutturato” con lavori di ricostruzione del solaio ad un’unica falda, diversa distribuzione degli spazi interni, modifica di prospetti, realizzazione di un servizio igienico e di un vano deposito, arretramento di mt 1,00 di una parete, e cambio di destinazione d’uso da magazzino ad attività commerciale.

La ricorrente sostiene che per tali opere sia necessaria la concessione edilizia e non la semplice autorizzazione edilizia, “poiché le opere di che trattasi in realtà avrebbero ad oggetto un immobile inesistente in quanto già interamente demolito anni addietro”.

Lamenta, inoltre, l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune intimato sulla richiesta di revoca della predetta autorizzazione

Chiede, pertanto, che sia dato ordine al Comune di attivarsi in merito alla richiesta di revoca, oltre l’annullamento della autorizzazione e il risarcimento in forma specifica mediante demolizione delle opere abusivamente edificate ovvero, in subordine, per equivalente monetario.

Con ordinanza è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

I giudici siciliani hanno precisato che il proprietario di un fondo confinante con quello interessato dalla costruzione asseritamente abusiva, vanta una posizione qualificata e differenziata al corretto assetto del territorio, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione che in concreto sia riconducibile alle opere compiute.

Questi ultimi hanno anche sottolineato che l’autotutela costituisce esercizio di attività discrezionale riservata all’amministrazione, per cui il privato – il quale abbia sollecitato l’adozione di un provvedimento di ritiro di una precedente determinazione amministrativa – non può, per ciò solo, vantare una posizione soggettiva qualificata da azionare in sede giurisdizionale mediante l’impugnazione del silenzio formatosi sulla diffida a provvedere; ciò in quanto tale diffida non è idonea a trasformare una posizione originaria di interesse semplice in posizione qualificata di interesse legittimo.

Sull’intervento edilizio contestato il T.A.R.  conferma che  non si tratterebbe di sole opere di manuntenzione straordinaria e  cambio destinazione d’uso, ma di costruzione di un nuovo manufatto edilizio, in luogo di altro già da tempo crollato, per i quali necessiterebbe la concessione edilizia.

“Secondo un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale – spiegano i giudici -, una ristrutturazione edilizia, e maggior ragione una manutenzione straordinaria, postulano necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare – ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura -, onde la ricostruzione su ruderi o su un edificio già da tempo demolito, anche se soltanto in parte, costituisce una nuova opera e, come tale, è soggetta alle comuni regole edilizie vigenti al momento della riedificazione”.

“Ne consegue che – aggiungono – la ricostruzione di ruderi – nel caso di specie, in base alla documentazione fotografica in atti […] non esistono né mura perimetrali portanti, né strutture orizzontali, né solaio ma, su un unico lato prospiciente la via, una chiusura di mattoni e lamiera di, evidente, recente costruzione e ben distinta dal rudere del preesistente muro di facciata, quest’ultimo presente in minima parte ed addossato all’adiacente edificio posto alla sua destra – deve essere considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione che non può essere equiparata al recupero edilizio o alla manutenzione straordinaria non essendoci nulla da recuperare o manutenere come entità edilizia esistente e quale unità abitativa e per simile attività, perciò, deve essere richiesta apposita concessione edilizia.

Il ricorso della proprietaria dell’immobile ocnfinante è stato accolto.

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