Servizi pubblici, la forma societaria non è una discriminante

In una gara l’affidamento di servizi pubblici locali alla quale può concorrere qualsiasi soggetto, anche in forma differente dalla società per azioni, non deve essere discriminatoria la forma giuridica nei riguardi di una società partecipante.

A stabilirlo è il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 4242 dello scorso 8 settembre, è intervenuto riprendendo la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 357 del 18 settembre 2007.
Quest’ultima ha stabilito la non conformità di alcune disposizioni nazionali che di fatto andavano contro la direttiva del Consiglio 92/50/CE, impedendo ad operatori economici di presentare offerte, soltanto per il fatto che tali offerenti non avevano la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di persone giuridiche, ossia quella delle società di capitali.

I giudici del Consiglio di Stato sono dovuti intervenire in seguito al rifiuto del TAR del Molise di accogliere il ricorso presentato da una società configurata giuridicamente come una società in nome collettivo (s.n.c.), che è stata esclusa da un bando per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e servizi di igiene e tutela ambientale perchè non era società di capitali, e quindi non è stata ammessa alla gara, ai sensi dell’art. 113 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.

I giudici hanno sottolineato come nelle more dell’appello di primo grado sia intervenuta la direttiva comunitaria per la disapplicazione delle disposizioni nazional,i come quelle costituite dagli art. 113 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 198 comma 1 D.Lgs. n. 152 del 2006 e art. 2 comma 6 l.reg. Lombardia n. 26 del 2003. Tali articoli avevano portato di fatto all’esclusione dalla gara della società configurata come s.n.c.

Il Consiglio di Stato ha respinto la seconda parte del ricorso in cui viene richiesto il risarcimento del danno alla pubblica amministrazione che ha escluso la società dalla gara. Inoltre ha osservato come l’esclusione della società era avvenuta a seguito dell’osservazione di una ditta concorrente sulla possibilità di aggiudicare il servizio oggetto della gara solo a società di capitali e sull’impossibilità di ammettere i soggetti costituiti nella forma della società in nome collettivo, in base appunto all’art. 113 comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Sotto il profilo dell’ordinaria diligenza, non può essere mosso nessun appunto al comportamento del Comune. Quest’ultimo infatti aveva ritenuto doveroso escludere la società appellante dalla gara senza che all’epoca esistesse alcun obbligo di disapplicare la disposizione di diritto interno contraria all’ammissione degli operatori economici costituiti in forma diversa dalla società di capitali.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico