La risposta al quesito è positiva, come ricordato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 26 novembre 2021, n. 990
Oneri concessori
Il caso relativo a un permesso di costruire per la ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, di un edificio unifamiliare a destinazione abitativa, invocando l’esenzione dagli oneri concessori
L’idoneità di una comunicazione del titolare del permesso di costruire contenente l’indicazione chiara circa l’esistenza del proprio debito non è esclusa dalla circostanza che essa fosse stata indirizzata alla sola compagnia assicurativa garante del pagamento degli oneri e solo successivamente acquisita dal Comune creditore
Il contributo di costruzione, essendo strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio
L'esperto risponde alle questioni legate agli oneri concessori, secondo la giurisprudenza i casi di esonero dal contributo di concessione contenuti prima nell'art. 9 della L. n. 10/1977 ed ora nell'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001, costituendo l'eccezione alla regola generale dell'onerosità della concessione edilizia, sono individuati tassativamente dal legislatore (C.d.S. -Sez. V- 6.2.2003 n. 617) e sono di stretta interpretazione (cfr. C.d.S. - Sez. V- 17.2.2004 n. 596)
Il consueto appuntamento con la rubrica Chi ha ragione? Il nostro esperto analizza il principio di diritto ricavabile dalla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV) del 7 giugno 2021, n. 4350
L'analisi della soluzione al caso concreto offerta dal TAR Calabria, sez. II, con la sentenza 18 marzo 2021, n. 597