Terzo decreto correttivo del Codice Appalti

Scattano da oggi, infatti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 (supplemento ordinario n. 227/L) del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 151, i 15 giorni di vacatio legis del terzo decreto correttivo del codice degli appalti.

Trascorso questo periodo, la documentazione relativa alle gare e gli stessi comportamenti delle amministrazioni e delle commissioni giudicatrici dovranno subire notevoli modifiche per adattarsi alle nuove disposizioni governative.

In tema di offerte anomale salta la possibilita` di procedere all`esclusione automatica per tutti gli appalti sotto i 5,2 milioni di euro di lavori; sara` possibile fino a 1 milione di euro per i lavori e fino a 100mila euro per servizi e forniture.

In merito alla finanza di progetto le amministrazioni saranno in condizione di poter scegliere diversi modelli procedurali.

La prima procedura prevede la gara unica, ma senza diritto di prelazione per il promotore, sulla base di uno studio di fattibilita` messo in gara dall`amministrazione.

C`e` poi la strada delle due procedure selettive in sequenza; prima si individua il promotore dal quale acquisire il progetto preliminare e poi si sceglie l`affidatario della concessione, prevedendo pero` il diritto di prelazione a favore del promotore.
A seguito della prima procedura selettiva l`amministrazione approva il progetto preliminare offerto dal promotore e indice la seconda procedura, ponendo a base di gara il progetto preliminare offerto dal promotore.
Alla fine della gara scatta il diritto di prelazione in capo al promotore a condizione che intenda adeguare la propria offerta a quella risultata economicamente piu` vantaggiosa.

Infine, i commi 16, 17 e 18 del nuovo articolo 153 prevedono che la procedura di realizzazione dei lavori pubblici con il sistema della finanza di progetto possa essere avviata anche a iniziativa del soggetto privato, in caso di mancata pubblicazione, da parte dell`amministrazione, entro sei mesi dall`approvazione.

Nvoità anche per la qualificazione di imprese e progettisti. Fino al dicembre 2010 le imprese di costruzioni potranno attestare i requisiti per la qualificazione Soa con riguardo ai migliori cinque anni del decennio antecedente.

I progettisti, invece, per qualificarsi in gara, potranno documentare, nel caso di tre anni, i migliori tre del quinquennio, e nel caso di requisiti su cinque anni, i migliori cinque del decennio antecedente.

Sara` necessario, per le amministrazioni, tenere presente la nuova disciplina sulle categorie cosiddette «superspecializzate» per le quali al posto dell`Ati obbligatoria in caso di superamento del 15% del totale delle lavorazioni l`impresa generale potra` subappaltarne il 30% e, quindi, soltanto per il restante 70% dovra` associarsi, laddove non avesse i requisiti.

Per l`avvalimento si prevede che in linea generale il concorrente potra` avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria, salvo che il bando non permetta, in ragione dell`importo dell`appalto o della peculiarita` e complessita` delle prestazioni, l`avvalimento di piu` imprese ausiliarie.

Rimane invece fermo il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.
Viene poi alzato al milione di euro il limite per la licitazione privata semplificata.

Adeguando il decreto alla legge Bersani e` previsto che si debba motivare l`utilizzo del dm 4 aprile 2001 per stimare l`importo nelle gare di progettazione.

Rimane invece rinviata all`entrata in vigore del regolamento la disciplina dell`appalto integrato per il quale il terzo decreto correttivo garantisce espressamente l`applicabilita`, fino all`entrata in vigore del regolamento, delle corrispondenti norme della legge n. 109 del 1994 (articoli 19 e 20 della legge Merloni).

Per il cosiddetto subentro viene ammessa la possibilita` di consultare fino alla quinta classificata dopo l`impresa aggiudicataria che sia fallita o inadempiente.
I lavori di manutenzione potranno essere affidati in economia fino a 200 mila euro.
Per i consorzi stabili e` ammessa la partecipazione alla stessa gara del consorzio e della consorziata, non dichiarata come esecutrice, ma solo se non si utilizza l`esclusione automatica delle offerte.

Le commissioni giudicatrici non potranno prevedere i criteri di attribuzione dei punteggi prima dell`apertura delle offerte, per cui tali criteri dovranno essere resi noti al momento del bando di gara.

Fonti: www.ance.it e Italia Oggi
 
 

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