Testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro

Precisiamo innanzitutto che il nuovo Testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro è stato, come comunicato nella notizia del 1° aprile, approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato in Gazzetta. La seguente notizia è stata realizzata sulla base del testo non ancora pubblicato (che alleghiamo qui in formato .pdf) e dunque non ancora ufficialmente valido. Occorre precisare inoltre che il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri il 1° aprile non è il testo definitivo firmato poi dal Presidente della Repubblica. Dal 1° al 9 aprile sono state apportate modifiche. All’articolo 90 sono presenti incongruenze rilevanti rispetto a quello che dovrebbe essere il Testo finale di questo articolo. Questo è probabilmente il motivo del lungo silenzio delle fonti ufficiali (dal 1° aprile) e della mancata pubblicazione.

La certezza assoluta della validità del testo si potrà avere solo dopo la pubblicazione in Gazzetta.

Lotta al sommerso, riduzione delle morti bianche e prevenzione degli infortuni sul lavoro sono le linee guida del provvedimento.
Secondo l’Osservatorio per le politiche sociali in Europa di Inca Cgil di Bruxelles il nostro paese è il fanalino di coda nell’Unione Europea in materia di sicurezza sul lavoro, al quindicesimo posto su quindici paesi analizzati.

Linee guida per Testo unico (a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e reperibile sul sito www.lavoro.gov.it).

In generale si può dire che molta attenzione viene riservata ad alcune categorie di lavoratori (i giovani, gli extracomunitari, i lavoratori avviati con contratti interinali) e ad alcuni lavori in relazione alla loro pericolosità, come quelli svolti nei cantieri, che ci interessano in modo particolare.
Il provvedimento impone inoltre responsabilità alle aziende che ricorrono a sub appalti. La responsabilità della sicurezza, e quindi degli eventuali infortuni, è dell’azienda appaltante e non più solo di quella sub appaltatrice. L’85% degli infortuni mortali avviene infatti nell’ambito dei sub appalti e le attuali leggi non sempre riescono ad attribuire le effettive responsabilità.
Per chi non rispetta le regole, sono previste sanzioni pesanti, un coordinamento nella vigilanza e una campagna di informazione e di formazione come strumento di prevenzione e tutela.
Le disposizioni prevedono premi (ad esempio la priorità nell’assegnazione di appalti) per le imprese che sapranno ridurre in modo consistente gli infortuni nelle proprie attività, e una normativa individuerà forme e incentivi precisi.

Con tutta la cautela dovuta alla sua non ufficialità, scendiamo più nel dettaglio del documento.

La valutazione di idoneità tecnico-professionale delle imprese è un obbligo del committente o del suo delegato, responsabile dei lavori: mediante l’esame di adeguata documentazione, il committente deve riscontrare che le imprese che entreranno in cantiere siano in possesso dei requisiti minimi necessari.
Le cose cambieranno radicalmente rispetto al D.Lgs. 494/1996 – che imponeva come requisito minimo, non necessariamente sufficiente, l’iscrizione alla CCIAA con oggetto pertinente ai lavori da eseguirsi: con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008 (questi gli estremi con i quali sarà pubblicato il nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro) saranno infatti introdotte le seguenti novità.

La valutazione di idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi dovrà tenersi prima di entrare in cantiere. Pur non essendo assoggettati all’obbligo di presentazione del POS, essi dovranno comunque esibire la seguente documentazione:
1. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
3. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
5. documento unico di regolarità contributiva.

L’art. 90, fonte di molti dubbi (si veda l’incipit del presente articolo) e oggetto di emendamenti e rettifiche, e relativo agli obblighi del committente, impone al comma 9, lett. a) di verificare “l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII.”

Gli allegati XV (relativo ai piani di sicurezza) e XVII (relativo all’idoneità tecnico-professionale) del Testo unico, precisano che i documenti e le informazioni che l’impresa deve presentare all’esame del committente ai fini della valutazione di idoneità sono in gran parte contenuti nel POS (piano operativo di sicurezza); inoltre, la valutazione di idoneità dell’impresa e l’accettazione del POS possono essere oggetto di un’unica procedura, purchè il POS sia adeguatamente integrato con gli ulteriori contenuti previsti dall’Allegato XVII. I contenuti del POS sono elencati al punto 3.2.1 dell’Allegato XV.

Vai agli allegati.

L’impresa, affinchè il POS possa servire anche per la valutazione di idoneità (è questa la prassi consigliabile), lo deve integrare con:
1. certificato di iscrizione alla CCIAA;
2. fotocopia delle dichiarazioni di conformità CE delle macchine e attrezzature; fotocopia delle
3. autorizzazioni ministeriali dei ponteggi;
4. fotocopia degli atti di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente;
5. fotocopia del libro matricola;
6. fotocopia dei certificati di idoneità medico-sanitaria in riferimento alla mansione;
7. DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità;
8. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 (possibilmente seguita da fotocopia di documento di identità del datore di lavoro, in corso di validità).

Una procedura fortemente semplificata è prevista per i casi di cui al comma 11, cioè (in base alle aspettative attuali in merito alla definitiva stesura dell’art. 90) per i lavori non soggetti a permesso di costruire. In questo caso, ai fini dell’esame di idoneità, l’impresa potrà limitarsi ad autocertificare il possesso dei requisiti minimi, unendo il certificato di iscrizione alla CCIAA.

In base a quanto esposto è possibile trarre alcune conclusioni.

L’autorizzazione a entrare in cantiere (importante: anche in subappalto, come si diceva sopra) deve essere preceduta da richiesta del POS, sua accettazione e verifica dell’idoneità dimostrata con i necessari documenti allegati.
La valutazione di idoneità deve essere scrupolosa, preceduta dall’acquisizione della documentazione richiesta (che serve solo come elemento di esame, e di per sé non assicura l’esito positivo). Tale adempimento prevede elevati contenuti tecnici e probabilmente deve essere svolto dal responsabile dei lavori, individuato, per la fase di esecuzione, nel direttore dei lavori.
Semplificazioni amministrative sono previste per i lavori non soggetti a permesso di costruire.

Ribadiamo che la certezza assoluta della validità del testo si potrà avere solo dopo la pubblicazione in Gazzetta.

Consultate il Decreto Legislativo (.pdf) e i suoi allegati (si veda anche la notizia dell’11 aprile 2008).

Leggete la Guida al testo approvato definitivamente il 1° aprile 2008, in attuazione dell’articolo 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (notizia del 9 aprile).

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