Tutela e valorizzazione dell’architettura rurale

E’ stata pubblicata nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale la Direttiva del 30 ottobre scorso, emanata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che si propone di valorizzare l’architettura rurale, garantendo la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti.

Il provvedimento definisce tra le tipologie di architettura rurale gli insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo, che costituiscono testimonianza significativa, nell’ambito dell’articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio.
 
Vi fanno parte anche gli elementi tipici degli insediamenti rurali specificati all’art. 1, commi 2 e 3 del Decreto MiBAC 6 ottobre 2005.
 
La Direttiva prevede che le regioni e le province autonome, dopo aver sentito la Soprintendenza competente, individuino nel proprio territorio gli insediamenti di architettura rurale meritevoli di attenzione, e predispongano appositi programmi triennali contenenti le forme di intervento e le modalità di incentivazione per consentire la realizzazione degli obiettivi della Direttiva stessa.
 
I programmi regionali dovranno definire le politiche generali per la tutela e la valorizzazione delle tipologie di architettura rurale anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale, provvedendo a:
– stabilire le linee di azione, le procedure e le modalità di approvazione degli interventi da promuovere, attraverso l’assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici finanziari previsti dalla legge;
– definire i requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo e le percentuali massime di finanziamento ammissibili.
 
La Direttiva stabilisce che, durante l’elaborazione del programma regionale, le Regioni e le province autonome possano concludere intese con altre amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, allo scopo di coordinare e integrare le misure regionali con le iniziative dei medesimi soggetti.
Nell’ambito di questi accordi, potrà essere stabilito il cofinanziamento degli interventi con risorse di altri soggetti pubblici o privati.
 
Inoltre dispone che le risorse assegnate al Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale siano ripartite, sulla base dei programmi regionali, in modo proporzionale alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati e in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
 
Il provvedimento indica che per l’attuazione del programma regionale, le regioni e le province autonome dovranno predisporre, nel corso del triennio, i bandi secondo il modello allegato alla Direttiva (allegato A), per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento e che le domande di contributo dovranno essere corredate da uno studio di fattibilità.
 
La concessione dei contributi è subordinata alla non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio, all’avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere e alla redazione del preventivo di spesa.

Il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dal rilascio delle autorizzazioni o la difformità dei lavori rispetto ai progetti approvati comporta la revoca dei contributi.

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