Abitabilità certificata dall’autorità giudiziaria

Secondo la recente sentenza 24729 della Corte di Cassazione, se il costruttore si impegna a fornire all’acquirente la certificazione di agibilità nell’atto di vendita, l’eventuale inerzia della pubblica amministrazione può provocare conseguenze risarcitorie per il venditore.

Per i giudici della Suprema Corte, quindi, se esiste una documentazione che prova la presentazione dell’istanza, la sussistenza dei requisiti urbanistici e igienico – sanitari può essere accertata da tecnici e dichiarata dal giudice.
 
La sentenza è nata dal caso di una società di costruzione che aveva ottenuto in primo grado la risoluzione del contratto preliminare per la vendita di un appartamento a causa degli inadempimenti del compratore.

La decisione era stata riformata dalla Corte di Appello dopo che l’acquirente aveva fatto presente la mancata fornitura del certificato di abitabilità da parte della società di costruzione. 

La Cassazione ha preso in considerazione l’istanza presentata per due volte dal costruttore per l’ottenimento del certificato e senza ottenere risposta dal Comune. E ha stabilito che l’inerzia della Pubblica Amministrazione non può infatti ricadere sul venditore provocando la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

 
Per i giudici se il venditore può provare la presentazione dell’istanza con tutti i documenti allegati, il silenzio assenso dell’amministrazione, come regolato dal Dpr 425/1994, abrogato in seguito dal Dpr 380/2001 e dalla Legge 241/1990, non può essere più corretto dopo che è trascorso il termine previsto.
 
In sede di contestazione quindi l’autorità giudiziaria può sollecitare l’ente locale e, in assenza di risposta, dare luogo all’istruttoria per il rilascio dell’abitabilità.

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