Denuncia di inizio attività

Con la sentenza n. 717 del 9 febbraio 2009 il Consiglio di Stato, Sez VI, affronta la problematica relativa agli strumenti di tutela posti a disposizione dei terzi che si ritengano lesi dalla realizzazione di opere poste in attuazione di una DIA.

L’Ance  ha preso in considerazione questa sentenza e ha evidenziato in particolare, come, partendo soprattutto dalla garanzia costituzionale prevista dall`art. 24, essa sancisce il diritto di azione per la tutela degli interessi legittimi in se` considerati.

E indipendentemente dal problema dell`annullamento dell`atto amministrativo, il Collegio riconosce l`esperibilita` dell`azione di accertamento autonomo almeno in tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti necessaria per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente.

"L`azione di accertamento prospettata in questa sede, si legge nella sentenza, – fa notare l’associazione – scaturisce dalla mera esigenza di eliminare una lesione gia` in atto, determinata dalla difformita` tra lo stato di fatto e la situazione di diritto, a causa della gia` intrapresa realizzazione di un intervento edilizio non consentito in base a semplice Dia".

L’Ance fa notare inoltre che, sul regime giuridico di tale azione, il Consiglio di Stato, muovendosi dalla premessa concettuale secondo cui il terzo che si ritenga leso da un`attivita` svolta sulla base di una DIA deve avere, in linea di principio, le stesse possibilita` di tutela che avrebbe avuto a fronte di un provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, riconosce che l`azione di accertamento sia sottoposta allo stesso termine di decadenza (60 giorni) previsto per l`impugnazione di un provvedimento della PA.

"Relativamente alla decorrenza di tale termine – conclude l’associazione dei costruttori edili -, il Collegio, infine, ritiene che, analogamente al caso in cui debba essere impugnata una concessione edilizia (ora permesso di costruire) questo coincida non con il mero inizio dei lavori, bensi` con il loro completamento, a meno che non si deducano l`assoluta inedificabilita` dell`area o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell`iniziativa in corso".

Fonte: www.ance.it

 

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