L’autorizzazione paesaggistica e gli interventi in zona agricola

di MARIO PETRULLI

L’art. 149 (rubricato Interventi non soggetti ad autorizzazione) comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio(1) dispone che non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica:

  • “b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio(2);
  • “c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”.

Come evidenziato dalla giurisprudenza(3), la ratio della disposizione può essere individuata nella volontà di non limitare quelle facoltà di sfruttamento economico dei suoli – quali l’agricoltura – che, nella loro normale pratica, contribuiscono alla conservazione del territorio, in chiave non antagonista rispetto alla tutela del paesaggio, poiché normalmente la tutela vincolistica…

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