Ok delle Commissioni di Camera e Senato sulla sicurezza

Le Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera e la Commissione Lavoro e Previdenza sociale del Senato hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che attua l’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007.

Le osservazioni espresse dalle Commissioni della Camera sul provvedimento del Governo sono le seguenti:

– opportunità di prevedere un’entrata in vigore differita di un massimo di 90 giorni per le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti rispetto a quelli già previsti dal Dlgs 626/1994;
– proposta di modificare l’art. 9, c. 4, relativo ai nuovi compiti assegnati all’Inail;
– opportunità di inserire, tra gli enti preposti all’organizzazione dei corsi di formazione, le associazioni di promozione della salute e della sicurezza riconosciute dal Ministro del lavoro;
– proposta, con riferimento all’apparato sanzionatorio, di ripristinare le sanzioni previste dal Dlgs 626/1994, in particolare l’arresto o l’ammenda, in luogo della sola ammenda o della sola sanzione amministrativa pecuniaria, per determinate violazioni relative alla valutazione dei rischi;
– opportunità di inserire una nozione di impresa dalla quale discenda l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina dei cantieri temporanei o mobili delle imprese senza lavoratori dipendenti;
– opportunità di inserire nel decreto una norma analoga a quella recata dall’articolo 28, comma 1, lettera b) del Dlgs 626/1994 che preveda l’adeguamento della disciplina all’evoluzione della normativa comunitaria di ordine tecnico con atti di rango secondario.

Le Commissione Lavoro del Senato propone:
– di precisare, all’art. 2, comma 1, lettera q), che nella definizione della valutazione dei rischi occorre considerare anche quelli connessi all’uso dei mezzi di trasporto nei luoghi di lavoro;
– di prevedere, all’art. 3, comma 5, nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, l’obbligo per il somministratore di informare i lavoratori sui rischi connessi all’attività produttiva, e di formare i lavoratori all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività per le quali vengono assunti; sarebbe anche opportuno chiarire che il contratto di somministrazione può porre tali obblighi a carico dell’utilizzatore, e che, in tal caso, ciò deve essere inserito nel contratto con il lavoratore; che l’utilizzatore è tenuto ad informare il lavoratore del caso in cui le mansioni cui è adibito richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici; che l’utilizzatore osserva, nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti e che è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza;
– di specificare che i costi relativi alla sicurezza del lavoro, che è obbligatorio indicare nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, non possono essere oggetto di ribasso d’asta;
– di chiarire la procedura di cui all’articolo 27, comma 1, relativa alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
– di escludere, per i cantieri nei quali sia prevista la presenza di più imprese, ogni limitazione dell’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, sopprimendo, quindi, le lettere a) e b) dell’articolo 90, comma 3;
– di inserire, tra gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, quello di chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, e una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, di chiedere un certificato di regolarità contributiva, in mancanza del quale è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.

Il decreto, sul quale la Conferenza Stato-Regioni (tranne il Veneto) ha espresso parere favorevole con numerose proposte emendative, è pronto per il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri.

Schema di decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

 

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