Permesso di costruire per completamento lavori: quando è necessario?

Il Consiglio di Stato ha emesso una rilevante decisione in materia di decadenza del permesso di costruire causato dall’inutile trascorrere del tempo.

L’interrogativo che veniva posto nella controversia si collocava sulla necessità o meno, in caso di decadenza del permesso di costruire, di un nuovo ed autonomo titolo edilizio per il completamento della costruzione. E la risposta sembrerebbe allinearsi sulla necessità di tale permesso.

Mediante la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1747 dell’11 aprile 2014 è stato affermato che l’intervenuta decadenza del permesso di costruire concretizzatasi mediante il superamento dei termini previsti per l’ultimazione dei lavori, sulla base del art. 15, comma 2 del Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. 380/2001), implica l’impossibilità di realizzare la parte non eseguita dell’opera a suo tempo assentita ed inoltre comporta la necessità del rilascio di un permesso di costruire per le opere ancora da eseguire, sempre che le stesse non possano essere realizzate sulla base di denuncia di inizio attività.

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Pertanto, una volta che sia intervenuta la decadenza, diventa necessario, al fine di completare la costruzione, un nuovo ed autonomo titolo edilizio: quest’ultimo va richiesto attraverso l’intrapresa di un ulteriore iter procedimentale, idoneo a verificare la coerenza di quanto occorre ancora realizzare tramite le prescrizioni urbanistiche vigenti nell’attualità. Oltre ovviamente a provvedere al ricalcolo del contributo di costruzione.

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