Progettazione, le opere viarie non sono competenza dell’architetto

E’ preclusa agli architetti la progettazione di un tratto di strada comunale, anche se di dimensioni contenute perchè è competenza degli ingegneri la progettazione delle opere di urbanizzazione primaria. Lo ha stabilito il T.A.R. Veneto con la sentenza n. 1153 dell’8 luglio scorso.

I giudici sono intervenuti in seguito ad un ricorso presentato da due proprietari di terreni, dopo essere venuti a conoscenza dell’avvenuto deposito presso la segreteria comunale degli atti relativi al procedimento avviato dall’amministrazione al fine della realizzazione di una nuova strada comunale, il cui tracciato avrebbe interessato le proprietà dei ricorrenti, suscettibili di successivo esproprio.

I ricorrenti hanno impugnato la delibera comunale di approvazione del progetto della strada, gli atti ad essa presupposti, con specifico riguardo alla delibera di affidamento dell’incarico di elaborazione del progetto ad un archietto, professionista esterno, e le successive delibere di chiarimenti  e la delibera della Giunta Regionale, con la quale è stata approvata la variante allo strumento urbanistico vigente derivante dall’approvazione del progetto relativo alla realizzazione dell’opera pubblica.

“Considerata, infatti, la natura dell’opera da realizzare, -fanno notare i giudici –  detto progetto non poteva essere affidato ad un architetto, bensì, sulla scorta della normativa richiamata, ad un ingegnere.

Al contempo, la scelta di procedere mediante affidamento esterno, anziché procedere utilizzando gli uffici tecnici comunali, doveva essere adeguatamente motivata, soprattutto in termini di costo, motivazione che invece risulta del tutto carente.

Le dedotte illegittimità si riverberano quindi sugli atti successivamente adottati sia dall’amministrazione comunale che da quella regionale”.

Risultano infatti violate nel caso di specie le previsioni contenute negli artt. 51-54 del R.D. 23.10.1925, n. 2537 individuanti le rispettive competenze degli ingegneri e degli architetti ed in modo particolare le specifiche prescrizioni che vietano a quest’ultimi la progettazione di opere di urbanizzazione primaria (opere viarie).

“Peraltro, – aggiungono – le medesime delibere risultano affette da vizi propri, in modo particolare la delibera comunale non contiene i termini per inizio e l’ultimazione rispettivamente dei lavori e delle espropriazioni.

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