Prorogabilità del termine di 180 giorni per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee

di M. Petrulli

Si chiede se sia prorogabile il termine di 180 giorni previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità.

Il termine dei 180 giorni non è superabile (TAR Piemonte, sez. II, sent. 26 luglio 2022, n. 688) né prorogabile (TAR Abruzzo, Pescara, sent. 30 maggio 2023, n. 223), per cui la temporaneità non esiste oltre il limite dei 180 giorni (TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sent. 21 marzo 2023, n. 161).

Ne consegue che la mancata rimozione delle opere entro la scadenza comporta l’ordine di demolizione e ripristino e l’applicazione dall’art. 44, comma 1, lettere b) o c) del Testo Unico per l’Edilizia (ossia, ammenda, con eventuale arresto), con una totale equiparazione dell’illecito alla costruzione di edificio senza titolo edilizio, che si realizza dunque con il mantenimento delle opere stesse oltre il termine assentito (in tal senso, v. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 24 maggio 2017, n. 2438; Corte di Cassazione, sent. n. 3967/2018).

 

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