Una recente pronuncia di interesse in materia di permesso di costruire in deroga

di MARIO PETRULLI

La recente sentenza 18 settembre 2018 n. 1028 del TAR Piemonte, Sez. II, merita una breve segnalazione perché individua alcuni aspetti importanti circa l’operatività del permesso di costruire in deroga previsto dall’art. 5 commi 9 e ss. del c.d. Decreto Sviluppo.
Il primo aspetto rilevante riguarda la conferma circa la possibilità di rilasciare il permesso di costruire in deroga anche nel caso di interventi edilizi aventi natura privata e speculativa: secondo i giudici, infatti, “la natura privata e speculativa dell’intervento edilizio non è di per sé ostativa alla individuazione di un interesse pubblico, tenuto conto che nel rilascio del permesso di costruire in deroga previsto dall’art. 5 del c.d. Decreto Sviluppo n.70/2011 (convertito in legge 106/2011), l’interesse del privato ad attuare l’intervento costruttivo assume un rilievo pubblicistico nella misura in cui consente di razionalizzare e riqualificare aree urbane degradate, con il solo limite che si tratti di destinazioni tra loro compatibili e complementari”.

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