Appalti: in vigore da oggi il terzo decreto correttivo

Entra in vigore oggi il terzo decreto correttivo del Codice degli Appalti.
Il provvedimento ha apportato diverse novità, di queste riportiamo di seguito le principali. 
 
Project financing
Il provvedimento prevede una gara unica, e non più 3 fasi, per la selezione del concessionario. Inoltre stabilisce che l’amministrazione ponga come base di gara uno studio di fattibilità e rediga una graduatoria tra le offerte presentate. Dopo aver approvato il progetto preliminare presentato dal promotore (il primo soggetto in graduatoria), eventualmente modificato su richiesta dell’amministrazione, la stessa aggiudica la concessione dopo una procedura negoziata con il promotore.

Compensi per le attività di progettazione
Il correttivo abroga il comma 4 dell’art. 92 del Codice (già modificato dal secondo decreto correttivo). Quest’ultimo stabilisce che i corrispettivi siano determinati applicando le aliquote fissate con decreto ministeriale sulla base delle tariffe professionali. Si completa così la libera contrattazione dei compensi iniziata con il decreto Bersani, senza più prevedere alcune tetto ai ribassi. 

Qualificazione delle imprese
Per dimostrare i requisiti della cifra di affari realizzata, della dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo, ora è possibile scegliere come periodo di attività documentabile, tra i migliori cinque anni del decennio antecedente la qualificazione SOA. Questa disposizione è valida dall’entrata in vigore del decreto fino a tutto il 2010.
 
Qualificazione dei progettisti
Per la dimostrazione de requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria  si farà riferimento ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
 
Offerta economicamente più vantaggiosa
Con il terzo correttivo si stabilisce che la commissione aggiudicatrice dovrà esplicitare nel bando di gara, e non più prima dell’apertura delle buste delle offerte, i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo.

Esclusione automatica delle offerte anomale
Sarà possibile solo per le gare fino a un milione di euro per i lavori e sotto i 100mila euro per i servizi e le forniture.
 
Categorie superspecializzate
Nei bandi di lavori relativi alle categorie superspecializzate, per importi superiori al 15% dell’appalto, solo il 30% potrà essere affidato in subappalto, per il restante 70% resta l’obbligo – se non si è qualificati – di costituire un’Ati verticale. Sarà obbligatorio il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore.
   
Caro-materiali
Per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali si darà la possibilità alle stazioni appaltanti di individuare, nel bando di gara, i materiali da costruzione per i quali i contratti prevedano le modalità e i tempi di pagamento degli stessi.

Resta ferma l’applicazione dei prezzi contrattuali ed è richiesta la presentazione da parte dell’esecutore di una fattura o di un documento che comprovi l’acquisto dei materiali nella tipologia e quantità necessaria per l’esecuzione del contratto.

Opere di urbanizzazione a scomputo
Viene cancellato il diritto di prelazione del promotore (il titolare del permesso di costruire che presenta il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione) e si stabilisce che l’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, bandisca una gara. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.

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