Autorizzazione paesaggistica: ok al procedimento semplificato 

E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2010, n. 199 il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2010, n. 139 relativo al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita` a norma dell`art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali“.

La procedura semplificata prevista dal presente regolamento completa la nuova disciplina autorizzatoria per gli interventi su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico contenuta nell`art. 146 del Codice ed entrata in vigore il 1 gennaio 2010.

Sono previste tre tipologie di snellimenti:
– documentali;
– procedurali;
– organizzativi.

In relazione ai primi, la presentazione della domanda e` effettuata, ove possibile, per via telematica al comune o al diverso ente titolare del potere di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica e l`istanza deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato, nella quale e` attestata anche la conformita` del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia.

 Il procedimento si conclude con provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, dei quali 30 giorni sono a disposizione dell`amministrazione competente per l`istruttoria mentre 25 giorni sono riservati al soprintendente per esprimere il proprio parere vincolante. Entro i successivi 5 giorni la p.a. adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole.

Qualora l`amministrazione competente al rilascio dell`autorizzazione paesaggistica accerti la non conformita` dell`intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, ne dichiara l`improcedibilita`, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell`istanza stessa.

Sotto il profilo della semplificazione organizzativa, l`art. 5 del regolamento prevede che presso ciascuna soprintendenza siano individuati uno o piu` funzionari responsabili dei procedimenti e che le regioni, dal canto loro, possano promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi da parte delle amministrazioni competenti  al rilascio dell`autorizzazione paesaggistica.

Gli interventi di lieve entita` soggetti alla procedura semplificata sono elencati nell`Allegato al Regolamento e fra questi vi sono:

– ampliamenti non superiori al 10% del volume originario e comunque non superiori a 100 mc;
–  interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma;
– interventi sui prospetti degli edifici quali aperture di porte e finestre;
– interventi sulle coperture degli edifici quali rifacimento del tetto;
– interventi che si rendono necessari per l`adeguamento alla normativa antisismica o per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
– realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero totalmente o parzialmente interrate, con volume non superiore a 50 mc;
– realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su piu` lati con superficie non superiore a 30 mq;
– interventi di adeguamento della viabilita` esistente tra cui anche quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilita` del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi.

Rispetto allo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 9 ottobre 2009, sono state apportate alcune modifiche, tra cui le piu` rilevanti riguardano:

– la possibilita` di realizzare, avvalendosi della procedura semplificata, gli interventi sui prospetti, nonche` quelli sulle coperture  degli edifici anche all`interno delle zone omogenee “A“ di cui al d.m. 1444/1968  (centri storici) o ad esse assimilabili;

– la soppressione della previsione di utilizzare l`autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi relativi al deposito temporaneo (max 90 giorni) di merci e materiali a cielo libero collegati ad attivita` produttive, commerciali e agricole. 

Il nuovo procedimento per il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica semplificata entrera` in vigore il 10 settembre 2010.

Visti i riflessi per il settore, si invitano le associazioni territoriali a segnalare eventuali casi pratici e problemi applicativi, al fine di poterli sottoporre presso le opportune sedi istituzionali.

Fonte: Ance

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