Bonus 55% e 36% anche per il Piano Casa

I lavori di ampliamento dell’immobile, eseguiti in attuazione del “Piano Casa” (articolo 11 del Dl 112/2008), in deroga ai piani regolatori locali, usufruiscono delle detrazioni fiscali del 36 e 55% alle condizioni generalmente previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Ciò perché le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali, in quanto introdotte da leggi regionali, non possono influire sull’applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali.

Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 4/E del 4 gennaio, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce la propria consulenza giuridica in merito all’interpretazione dell’articolo 1 della legge 449/1997 (“disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio”).
 
Il quesito
Una direzione regionale ha chiesto il parere dell’Amministrazione centrale per sapere come operare nei confronti di coloro che hanno richiesto di usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e 55%, previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, sui lavori di ampliamento dell’immobile esistente nell’ambito del “Piano Casa”.
 
Nel merito, la direzione istante fa presente che il Testo Unico per l’edilizia definisce tra gli interventi di ristrutturazione anche quelli “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”, mentre gli interventi di nuova costruzione sono quelli riguardanti la “costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente”.
 
Sulla base di queste definizioni, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che non spetta l’agevolazione del 36% alle nuove costruzioni (ad eccezione dei parcheggi pertinenziali) e ha ammesso al beneficio gli interventi di ristrutturazione che aumentano la superficie ma non il volume preesistente, con l’unica eccezione dei servizi igienici per la cui costruzione è possibile aumentare sia la superficie che il volume esistenti.

Inoltre, la detrazione del 36% spetta per gli edifici demoliti e fedelmente ricostruiti, a condizione che i lavori eseguiti siano catalogabili come ristrutturazioni edilizie (articolo 31, lettera d), legge 457/1978); viceversa, niente bonus se l’immobile subisce modifiche, per sagoma e volume, tali da configurarsi come interventi di nuova costruzione.
 
Il parere dell’Agenzia
Innanzitutto va chiarito lo spirito innovativo del “Piano Casa”, nato per garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi di fabbisogno abitativo: per attuare ciò è stato predisposto un sistema di norme che permette di ampliare o ricostruire gli immobili sulla base di leggi regionali, in deroga ai locali piani regolatori.

I Comuni possono concedere permessi per ampliare gli edifici fino al 20% in più del loro volume o della superficie coperta (30% per quelli antecedenti al 1989, da abbattere e ricostruire per adeguarli agli standard energetici e di sicurezza) e, nel caso di ricostruzione con tecniche di bioedilizia o con l’installazione di impianti ad energie rinnovabili, tale limite è aumentato al 35%.
 
Già in passato, l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dei benefici fiscali del 36 e 55% per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione del manufatto, precisando che i vantaggi fiscali sono riconosciuti solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto sia della sagoma che della volumetria preesistenti.

Nel caso in cui si effettui, invece, una demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’immobile, la detrazione non spetta poiché si identifica una “nuova costruzione”.
Infine, se si procede alla ristrutturazione senza demolizione dell’immobile e con ampliamento dello stesso, i benefici competono solo per la parte riguardante la parte preesistente poiché l’ampliamento configura una “nuova costruzione” (circolari 57/1998, 36/2007 e 39/2010).
 
La risoluzione, pertanto, puntualizza che, per gli ampliamenti degli immobili eseguiti in base al “Piano Casa”, vanno adottati gli stessi criteri, dal momento che le deroghe ai piani regolatori locali, introdotte da leggi regionali, non possono influire sull’applicazione di norme fiscali nazionali.

Fonte: Fisco Oggi

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