Concessione edilizia in sanatoria: esonera da violazioni in antisismica?

La concessione edilizia in sanatoria non esonera dalle violazioni della normativa antisismica: è una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 16344, depositata il 20 aprile 2015) a mettere i puntini sulle i in merito a questo importante tema.

Il meccanismo di estinzione conseguente al rilascio di concessione edilizia in sanatoria è infatti inapplicabile ai reati relativi a violazioni di disposizioni in materia di costruzioni in zona sismica.

Il caso proveniva in primo grado dal Tribunale di Palermo il quale aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un imputato per diversi reati edilizi previsti dal Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), poiché questi erano estinti per intervenuta concessione edilizia in sanatoria.

In secondo grado il procuratore generale presso la Corte d’Appello faceva ricorso in Cassazione lamentando il seguente concetto: il giudice di primo grado ha ritenuto estinti tutti i reati contestati, senza tuttavia considerare che il titolo di assenso in sanatoria copriva unicamente il reato di opere abusive, e non anche i connessi reati di inizio lavori in zona a rischio sismico effettuato senza avviso al sindaco e senza la preventiva autorizzazione dell’ufficio tecnico del genio civile competente.

La ragione della decisione della Cassazione risiede nel seguente assunto: il meccanismo di estinzione conseguente al rilascio di concessione edilizia in sanatoria non è applicabile ai reati relativi a violazioni di disposizioni in materia di costruzioni in zona sismica. Ma per quale motivo? È presto detto: tali disposizioni, anche se riguardano l’attività edificatorie, sono diverse da quelle in materia urbanistica, sia sotto il profilo della “ratio” che dall’angolo visuale degli obiettivi perseguiti.

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