Decadenza del permesso di costruire motivata dalla mancanza della comunicazione di inizio e fine lavori

di M. Petrulli

Quesito risolto

Si chiede se la decadenza del permesso di costruire possa essere motivata dalla mancanza della comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori.

La risposta al quesito è negativa, come evidenziato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 15 maggio 2023, n. 1115, nella quale è stato affermato che l’ufficio tecnico comunale non può dichiarare la decadenza del permesso di costruire sulla scorta del mero e non risolutivo riscontro della “mancanza di comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori”.
In argomento, giova rammentare che per consolidata giurisprudenza, l’onere della prova dell’intempestivo inizio e/o dell’intempestiva ultimazione dei lavori assentiti incombe sull’amministrazione comunale che ne dichiara la decadenza, alla stregua del principio generale in forza del quale i presupposti dell’atto adottato devono essere accertati dall’autorità emanante (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 281/2002; Napoli, sez. II, n. 4817/2005; n. 54/2018; TAR Valle d’Aosta, Aosta, n. 26/2018). Onere, questo, che non è da intendersi assolto dal Comune sulla base del mero rilievo della carenza comunicativa, esigendosi che quest’ultima trovasse riscontro nell’analisi concreta della vicenda e dell’inosservanza dei termini di inizio e conclusione dei lavori (cfr., in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 7256/2013; TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 1689/2017).

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