Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37

Con il DM n. 37 del 22 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Regolamento che riordina le disposizioni per le installazioni degli impianti all’interno degli edifici. A decorrere dalla sua data di entrata in vigore, saranno abrogati:
– il regolamento di cui al Dpr 447/1991;
– gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico dell’Edilizia;
– la legge 46/1990 (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento).

I contenuti
ARTICOLO 1 – Il provvedimento riguarda gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.

ARTICOLO 2 – Gli impianti vengono così classificati:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzo dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
d) impianti idrici e sanitari;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
g) impianti di protezione antincendio.

ARTICOLO 3 – Requisiti richiesti alle imprese per l’abilitazione all’installazione degli impianti.

ARTICOLO 4 – Requisiti tecnico-professionali dei soggetti che svolgono l’attività impiantistica.

ARTICOLO 5 – Progettazione degli impianti: tipologie di impianti per la cui installazione, trasformazione ed ampliamento è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, e i limiti dimensionali degli impianti per i quali è obbligatoria la progettazione.

ARTICOLO 6 – Principi generali cui devono attenersi le imprese installatrici nella realizzazione degli impianti, tra cui il principio secondo cui le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte.

ARTICOLO 7 – Disciplina la “dichiarazione di conformità” che deve essere rilasciata dall’impresa installatrice al committente al termine dei lavori.

ARTICOLO 8 – Disposizioni relative agli obblighi del committente o del proprietario degli impianti. In particolare, il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.

ARTICOLO 9 – Obbligo di subordinazione del rilascio del certificato di agibilità all’acquisizione della dichiarazione di conformità e del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto.

ARTICOLO 10 – Obblighi di manutenzione ordinaria degli impianti (per ascensori e montacarichi in servizio privato si rimanda al Dpr 30 aprile 1999, n. 162).

ARTICOLO 11 – Procedure di deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

ARTICOLO 12 – Contenuto del cartello informativo che l’impresa è tenuta ad affiggere all’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti soggetti al Regolamento.

ARTICOLO 13 – Termini per la conservazione della documentazione amministrativa e tecnica da parte dei soggetti destinatari delle prescrizioni relative agli impianti.

ARTICOLO 14 – Finanziamento dell’attività di normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI.

ARTICOLO 15 – Sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento.

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