DIA, il Comune può sospendere i lavori dopo il termine dei 20 giorni?

In presenza di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un intervento costruttivo, l’amministrazione comunale non opera legittimamente se adotta provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione del manufatto dopo che da tempo era decorso il termine di venti giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza ricorso a strumenti di autotutela.

Lo ha stabilito il T.A.R. Lombardia con la sentenza del 7 giugno 2011 n. 1405, rispondendo al ricorso presentato da parte di un condominio che ha impugnato il provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico del Comune, con cui è stata comunicata la non accoglibilità della denuncia di inizio attività relativa a lavori di formazione di un muretto.

Secondo i giudici “l’intervento inibitorio dell’Amministrazione sarebbe intervenuto oltre il termine legale di venti giorni previsto dalla normativa sulla denuncia di inizio attività, senza l’instaurazione del necessario contraddittorio e l’attivazione dei poteri di autotutela amministrativa”.

“Il provvedimento impugnato – fanno notare i giudici – non sarebbe nemmeno motivato con riferimento alle norme edilizie violate, ma conterrebbe soltanto un generico richiamo alle caratteristiche tecniche dell’intervento”.

Per i giudici del T.A.R. infatti la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che “è carente di motivazione il diniego di concessione (…) fondato su un generico contrasto dell’opera con leggi o regolamenti in materia edilizia, dovendo invece il diniego stesso soffermarsi sulle disposizioni che si assumano ostative al rilascio del titolo e sulle previsioni di riferimento contenute negli strumenti urbanistici, in modo da consentire all’interessato da un lato di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla regolarizzazione ed al mantenimento dell’opera (…), dall’altro di confutare in giudizio, in maniera pienamente consapevole ed esaustiva, la legittimità del provvedimento impugnato”.

 

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