Distanza tra edifici, limite di 10 metri anche in caso di bow window

Secondo l’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, la distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile.

Tali prescrizioni sono quindi valide anche in caso di realizzazione di un bow window, come si evince dalla recente sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2187 dell’8 settembre scorso.

Per bow window si intende  quel tipo di balcone chiuso sporgente per uno o più piani dalla facciata di un edificio, e interamente unito, mediante una grande apertura, all’ambiente interno corrispondente, del quale costituisce parte integrante. (definizione da Treccani.it)

I giudici del T.A.R. precisano che gli oggetti presenti sull’edificio non possono considerarsi meri elementi decorativi, al contrario, estendendo il volume edificatorio, costituiscono corpo di fabbrica e vanno, pertanto, conteggiati nel calcolo della distanza.

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