Durata dei vincoli preordinati all’espropriazione e limiti della potestà legislativa delle Province autonome
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 2, della Legge della Provincia di Bolzano n. 9 del 2018 rispetto agli articoli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1, protocollo n. 1), della CEDU, nella parte in cui prevede che i vincoli preordinati all’esproprio abbiano durata decennale, prorogabile – attraverso una puntuale motivazione di persistenza della pubblica utilità dell’opera – per altri dieci anni; termini così lunghi determinano infatti una irragionevole compromissione del diritto di proprietà.
Questo, in sintesi, l’orientamento formulato dal TRGA, sezione autonoma di Bolzano, con ordinanza 31 maggio 2024, n. 145, riguardante i dubbi di costituzionalità della durata decennale del vincolo espropriativo stabilito dalla legge provinciale di Bolzano, in luogo della durata quinquennale sancita a livello nazionale dal testo unico “espropriazioni”.
Il ricorso
Il ricorrente ha impugnato gli atti di pianificazione del Comune di Bolzano, che, nel determinare la destinazione urbanistica di un bene immobile in sua proprietà, includendola nella tipizzata “zona per attrezzature pubbliche sovracomunali”, comportava contestualmente l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio di durata decennale, ai sensi dell’art. 61 della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9; segnatamente, la durata del vincolo prevista risultava pari al doppio della durata, invece quinquennale, contemplata dalla normativa nazionale, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, senza che una tale evidente differenziazione risultasse sorretta da alcuna plausibile giustificazione, profilandosi come illogica, sproporzionata e incompatibile con l’equilibrio, che informa il rapporto tra l’interesse pubblico e il diritto dominicale riconosciuto e tutelato a livello costituzionale.
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