Iscrizione all’albo professionisti negli enti locali: chi paga il contributo?

La Corte di Cassazione (sez. Lavoro) propone nuovamente il delicato tema del pagamento della tassa di iscrizione al proprio albo da parte dei professionisti dipendenti pubblici: all’interno della sentenza 16 aprile 2015 n. 7776 i giudici hanno affermato che il Comune ha l’obbligo di rimborsare al proprio dipendente avvocato il contributo di iscrizione annuale all’Albo.

Questo avviene sulla base del vincolo di esclusività e della funzionalità dell’iscrizione allo svolgimento dell’attività professionale nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente: dal momento che l’ente locale è l’unico beneficiario dell’attività professionale, proprio su tale ente ricade l’obbligo di pagamento della tassa di iscrizione (e, quindi, il relativo rimborso nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dal dipendente professionista).

Questo aspetto relativo all’esclusività era stato già evidenziato negli anni passati dal Consiglio di Stato nel parere del 15 marzo 2011 relativo all’affare n. 678/2010 quale giustificazione sufficiente per riconoscere all’ente beneficiario della prestazione l’obbligo al pagamento dell’iscrizione all’albo degli avvocati del proprio dipendente.

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L’orientamento della Corte era stato già indicato nel parere n. 3673 del 26 novembre 2014 e si configura come totalmente difforme dall’orientamento manifestato dalla Corte di Conti negli anni precedenti, secondo cui non poteva essere addossato all’ente locale il pagamento dell’iscrizione all’albo dei professionisti dipendenti in assenza di una espressa previsione di legge o contrattuale, alla luce del principio generale che vieta di porre a carico di enti pubblici oneri non previsti che possano aggravare la situazione finanziaria degli enti medesimi e anche sulla considerazione che la tassa di iscrizione doveva considerarsi strettamente.

La questione sottoposta alla Cassazione fa riferimento a un dipendente avvocato, ma le argomentazioni utilizzate possono essere considerate estensibili anche ad altri professionisti dipendenti per i quali è prevista l’iscrizione ad apposito albo, ed ovviamente anche ad ingegneri, architetti e geometri dipendenti dell’ufficio tecnico comunale.

Proprio al fine di evidenziare tale aspetto, il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha colto l’occasione per ribadire che i principi espressi dalla citata sentenza della Corte di Cassazione possono considerarsi validi anche per i proprio iscritti. Per una visione completa della questione si consiglia di consultare la comunicazione del 22 aprile 2015, protocollo n. 1874). 

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