La destinazione di un terreno privato a parcheggio pubblico

di MARIO PETRULLI

Distinguere un vincolo ablativo da una conformativo è necessario per comprensibili finalità pratiche: in estrema sintesi, nel primo caso, siamo dinanzi ad un vincolo che, di fatto, “svuota” il diritto di proprietà e determina un indennizzo al soggetto interessato; nel secondo, al contrario, il diritto di proprietà è solo limitato nella sua esplicazione concreta e, di conseguenza, non sorge alcun diritto all’indennizzo(1).

Un caso concreto che spesso può verificarsi nella prassi riguarda il vincolo connesso alla destinazione di un terreno privato a parcheggio pubblico: come deve essere qualificato il relativo vincolo?

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, siamo dinanzi ad un vincolo conformativo. È stato, infatti, affermato che:

  • la destinazione di terreno privato a parcheggio pubblico – impressa in base a previsioni di tipo urbanistico – non comportando automaticamente l’ablazione dei suoli, ed anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico, costituisce vincolo conformativo, e non anche espropriativo, della proprietà privata, per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell’indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa; va in effetti attribuita natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà sui suoli, a tutti i vincoli, che non solo non sono esplicitamente preordinati all’esproprio in vista della realizzazione di un’opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione di interventi da parte dei privati, e ciò in linea con quanto statuito dalla Corte costituzionale, per la quale non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche a mezzo dell’iniziativa privata; in sostanza sono conformativi – e al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo…

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