La necessità di una valutazione complessiva dell’abuso edilizio: un recente caso concreto

di M. Petrulli

La recente sent. 5 ottobre 2023, n. 721, del TAR Sardegna, sez. II, ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento (Cons. Stato, Sez. VI, 26.7.2018, n. 4568; e, sempre Sez. VI, n. 5471 del 2017, p. 4., nel senso della necessità di vagliare i molteplici interventi abusivi eseguiti “in un quadro di insieme, e non segmentato”): non è dato, infatti, scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni; l’opera edilizia abusiva va dunque identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (Cons. Stato, Sez. VI, 15.2.2021, n. 1350; Cons. Stato, Sez. II, 27.4.2020, n. 2670).
Peraltro, sempre secondo giurisprudenza, nel verificare l’unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, non può tenersi conto del solo profilo strutturale, afferente alle tecniche costruttive del singolo manufatto, ma deve prendersi in esame anche l’elemento funzionale, al fine di verificare se le varie opere, pur strutturalmente separate, siano, tuttavia, strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico (Cons. Stato, Sez. VI, 8.2.2022, n. 883; Sez. VI, 8.9.2021, n. 6235; Sez. VI, 1.3.2019, n.1434).
Conseguentemente, nonostante l’interessato avesse sostenuto che alcune opere potevano essere subordinate alla SCIA, i giudici sardi hanno ritenuto necessario il permesso di costruire dinanzi alla realizzazione di:

  • 1) un locale per deposito attrezzi;
  • 2) una recinzione metallica;
  • 3) movimento terra che aveva comportato la creazione di una “pista sterrata” necessaria per il passaggio dei mezzi agricoli.

Per le opere in questione, alla luce della necessità di valutare unitariamente, sotto il profilo funzionale, gli interventi effettuati, si doveva applicare il regime edilizio sanzionatorio derivante dall’unitarietà delle opere realizzate e non quello astrattamente applicabile per gli interventi atomisticamente valutati.

 

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