La Ue dice no alle convenzioni senza gara negli appalti pubblici e al principio del legittimo affidamento

La prima sezione della Corte di giustizia europea con la sentenza del 4 ottobre 2007 (C-217/06) ha condannato l`Italia per la violazione delle direttive in materia di appalti pubblici: le convenzioni affidate senza gara sono in contrasto con le normative comunitarie in materia di appalti di lavori e non possono essere mantenute in vita sul presupposto di un «affidamento» in capo all’impresa affidataria. Il caso nasce in relazione all’affidamento diretto ad un’impresa di un appalto di lavori da parte del comune di Stintino che dal 1991 aveva in essere una convenzione – affidata anch’essa senza pubblicità nè gara – avente ad oggetto la realizzazione delle opere per l’adeguamento tecnologico e strutturale, riordino e completamento delle reti idriche e fognarie, della rete viaria, delle strutture ed attrezzature di servizio dell’abitato, dei nuclei di insediamento turistico esterni e del territorio del comune di Stintino. Si trattava di 16 milioni di euro, realizzati dal 1992 al 2001.
La Commissione ha quindi chiamato in causa la Corte di giustizia sul presupposto che si fosse in presenza di un appalto soggetto alle direttive europee, profilo che neanche il governo italiano, difendendosi, aveva contestato, limitandosi a sostenere che la convenzione non fosse più in corso e quindi avesse terminato la sua efficacia giuridica con la conseguenza che il ricorso sarebbe stato privo di oggetto. La Corte non condivide le tesi e rileva che alla data del ricorso (2005) le autorità italiane non avevano fatto nulla per fare cessare gli effetti della convenzione, che non aveva un termine di durata ed era stata affidata illegittimamente. Per la Corte si trattava infatti di un «appalto pubblico di lavori» (la convenzione era a titolo oneroso, prevedendo il pagamento di un prezzo all`appaltatore). A fronte della difesa italiana per la quale ormai era sorto un «legittimo affidamento» in capo all`impresa, i giudici precisano che «un legittimo affidamento non può basarsi sul fatto di poter beneficiare di un trattamento in contrasto con il diritto comunitario, perchè l`irregolarità rispetto al diritto comunitario impedisce che possa sorgere un legittimo affidamento».

La convenzione viene pertanto dichiarata in contrasto con gli articoli 3 e 12 della direttiva 71/305/Cee vigente all`epoca della stipula della stessa (oggi trasfusa nella direttiva 2004/18/Cee).

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