Le domande di esecuzione di variazioni essenziali sono volte al rilascio di un nuovo ed autonomo permesso di costruire

di Mario Petrulli

Come è noto, la qualificazione sostanziale delle variazioni al permesso di costruire determina un diverso regime giuridico autorizzatorio, dovendosi distinguersi tra “variazioni in senso proprio” e “variazioni essenziali”.
Le “variazioni in senso proprio” consistono in modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione; le stesse sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio, anche per il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire.
Le “variazioni essenziali” costituiscono, invece, in modificazioni quali-quantitative rilevanti rispetto al progetto originario, tali da risultare incompatibili rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001). Le stesse sono, pertanto, soggette al rilascio di un permesso a costruire nuovo ed autonomo rispetto a quello originario con conseguente riferimento alle disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.

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