Manovra, fabbricati rurali inseriti nel Catasto entro novembre 2012

E’ scaduto il 30 settembre scorso, secondo quanto disposto dal Decreto Sviluppo (d.l. 70/2011) il termine entro cui era necessario presentare all’Agenzia del Territorio la domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati accatastati.

Entro il 20 novembre, inoltre, l’Agenzia del Territorio doveva verificare la presenza dei requisiti di ruralità e convalidare l’autocertificazione. 

Ora con un emendamento alla Manovra Monti viene introdotta l’imposta municipale su tutti gli immobili agricoli, da sempre esclusi dalle imposizioni e che dovranno essere iscritti al catasto entro il 30 novembre 2012.

Nell’articolo 13 del Dl 201/2011 era introdotta l’imposta municipale, con base imponibile che corrispondeva al valore catastale degli immobili. La norma originale comprende anche i fabbricati strumentali alle attività legate all’agricoltura (di cui all’articolo del Dl 557/1993) e li assoggetta all’aliquota del 2 per mille. Le abitazioni già iscritte devono ritenersi assoggettate all’imposta.

Rispetto alla prima versione del provvedimento, l’emendamento aggiunge che occorre dichiarare tutti i fabbricati rurali seguendo la procedura del DM 19 aprile 1994/71 ed estende l’obbligo (riportato nel Dm 28/1998) che riguardava solo i nuovi fabbricati, quelli ristrutturati o trasferiti.

Per determinare la base imponibile occorre assumere la rendita di unità simili già in catasto. L’imposta sarà a titolo di acconto. Il conguaglio sarà riscosso su richiesta dei Comuni dopo l’attribuzione della rendita catastale.

Vengono inoltre cancellate le disposizioni del Dl 70/2011 che attribuiva la natura rurale solo alle case e alle costruzioni strumentali iscritte rispettivamente nelle categorie A6 e D10 del catasto.

Fino alla conversione in legge del decreto 201/2011 le domande presentate dopo il 30 settembre 2011, prorogata originariamente dal Dl 201 al 30 settembre 2012 (un altro emendamento in discussione proroga la scadenza al 1° gennaio 2012) producono effetti legati ai requisiti di ruralità (vale a dire tasse zero).

Il mancato accatastamento compromette gli effetti retroattivi: la natura di fabbricato rurale (categorie A6 e D10) rimane in vigore fino al 1° gennaio 2012 e chi non ha risolto l’eventuale contenzioso Ici non può farlo variando la categoria catastale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico