Necessità di un’autorizzazione paesaggistica per una struttura simile a un dehors

di M. Petrulli

In occasione di un sopralluogo presso un’attività commerciale, è stata riscontrata la presenza di un pergolato in ferro con installata sopra una tenda scorrevole e per il quale il titolare aveva richiesto ed ottenuto un permesso di costruire. Inoltre, sono state riscontrate alcune strutture in alluminio poste ai lati ed a copertura del pergolato anzidetto, senza parti in muratura; le stesse, consentendo al loro interno lo scorrimento di tende a rullo di materiale plastico, costituiscono una sorta di dehor.
Si chiede di sapere se per detta struttura sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell’allegato B, lett. b.26), del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

Considerata l’esistenza di un permesso di costruire rilasciato per il pergolato e la tenda scorrevole sovrastante, si ritiene che possa trovare applicazione la lett. a.17) dell’allegato A del citato D.P.R. n. 31/2017, che esclude dal regime dell’autorizzazione paesaggistica le “strutture a servizio di attività commerciali e le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”.
Dalla descrizione contenuta nel quesito, si rileva infatti che le opere in oggetto sono prive di parti in muratura e che l’unica struttura stabilmente ancorata al suolo presente sul luogo è il pergolato in ferro, assentito tramite titolo edilizio già rilasciato.
Non appare pertinente, nel caso specifico, il richiamo alla lett. b.26 del DPR n. 31/2017, che riguarda “verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale”. La struttura non pare qualificabile né come veranda né come reale dehors, con la conseguenza che ciò che rileva è il pergolato e detto manufatto non rientra nella casistica di cui alla citata lett. b.26.

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