Un dehors con struttura in acciaio, munito di serramenti e chiuso su tre lati è una nuova costruzione

di M. Petrulli

Un dehors con struttura in acciaio rivestita in legno di larice, serramenti in alluminio e vetro, chiuso su tre lati e appoggiato, in corrispondenza del lato aperto, ad uno dei fronti principali dell’edificio, con una dimensione di quasi 200 mq. e al servizio di un’attività economica deve considerarsi quale nuova costruzione e, perciò, soggetto a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001: è quanto affermato dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 16 ottobre 2023, n. 800, confermando un noto orientamento su tali manufatti.
Secondo i giudici, la finalizzazione continuativa alle esigenze dell’attività d’impresa, la dimensione e la tipologia di struttura rivelano un simultaneo carattere di stabilità fisica e permanenza temporale, tipicamente denotativo di trasformazione del territorio e di conseguente incidenza urbanistica.
Si soggiunga che l’art. 3 co. 1 lett. e.5) del TUE indica tra gli interventi di nuova costruzione gli “ambienti di lavoro”, specificando che gli stessi possono essere costituiti anche da prefabbricati o strutture di qualsiasi genere (9). A tale fattispecie si conformano i manufatti per cui è causa che, nel loro insieme, compongono un normale ambiente di lavoro esterno alla sagoma dell’edificio, benché collegato e integrato nella medesima funzione aziendale.

Non è, perciò, ad essi predicabile alcuna delle categorie dell’edilizia libera:

  • non la fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del TUE, riguardante gli interventi stagionali e temporanei, per mancanza dei necessari tratti di contingenza e stagionalità;
  • né quella di cui alla successiva lett. e-quinquies), riguardante le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, essendo evidente che il dehors non è in alcun modo preordinati all’abbellimento estetico dell’edificio, bensì del tutto strumentali all’attività commerciale, onde ampliarne ed agevolarne l’esercizio (10).

Neppure può parlarsi di mera pertinenza, la quale presuppone che il bene accessorio abbia dimensioni modeste e ridotte rispetto alla struttura cui inerisce, non potendo generare carico urbanistico (11).
E, infine, nemmeno si è dinanzi ad un intervento ricadente nella categoria del restauro o risanamento conservativo, nel cui novero sono riconducibili solo le opere che, apportando un consolidamento, un rinnovo o l’inserimento di nuovi elementi costitutivi, rispettino, però, tipologia, forma e struttura dell’edificio (12).

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Note

(9) TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 4 gennaio 2021, n. 4.
(10) Consiglio di Stato, sez. II, sent. 13 febbraio 2023, n. 1489.
(11) TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 12 aprile 2023, n. 819.

(12) TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 6 febbraio 2023, n. 811.

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