Opere di urbanizzazione: il passaggio al Comune
L`atto di trasferimento a favore di un Comune delle opere di urbanizzazione, in base a un`apposita convenzione stipulata con una societa`, sconta l`imposta di registro in misura fissa ed e` esente dalle imposte ipotecarie e catastali. A fare questa precisazione è l`Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 166 diffusa nei giorni scorsi.
Una società ha chiesto con istanza di interpello alle Entrate di conoscere il trattamento di fiscale dell`atto di cessione a un Comune di opere che si era impegnata a realizzare in attuazione di una convenzione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
In particolare chiede se l`atto può fruire del regime agevolato che assoggetta alcuni trasferimenti a imposta di registro in misura fissa e esonera dal pagamento delle imposte ipo-catastali.
E’ ormai prassi consolidata nei Comuni affidare a privati costruttori il compito di realizzare le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Si tratta dei costi che l`imprenditore deve sostenere nel momento in cui viene rilasciato il permesso di costruire.
Dunque, invece di pagare il contributo, il titolare del permesso si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione, in base alle regole fissate dall`amministrazione comunale.
Per rafforzare la tesi del diritto all`agevolazione, l`istante richiama la risoluzione dell`amministrazione finanziaria 250666/1983 con la quale e` stato chiarito che i benefici vanno estesi non solo alle convenzioni, ma anche a atti posti in essere in esecuzione degli obblighi assunti.
Secondo l`Agenzia e` fondata l`interpretazione del contribuente. Gode infatti del trattamento agevolato la cessione con la quale una societa` costruttrice trasferisce al Comune le opere di urbanizzazione che vengono realizzate, acquisite al patrimonio indisponibile dell`ente, purche` l`accordo risulti da apposita convenzione.
Per le Entrate, l`articolo 20 della legge 10/77 riconosce i vantaggi fiscali non solo alle convenzioni, ma anche agli atti che danno esecuzione alle loro disposizioni. Altrimenti, ne «venebbe vanificata la ratio agevolativa».
Fonti: Ance e il Sole 24 Ore
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