Opere pubbliche, il compenso non è subordinato al finanziamento

È illegittimo subordinare il pagamento di compensi professionali (progettazione, indagini, etc.) all’ottenimento del finanziamento per la realizzazione dell’opera pubblica.

Questa, in sintesi, la conclusione del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (sez. III Lecce) che ha accolto un ricorso finalizzato ad ottenere l’annullamento di un bando per l’affidamento di un incarico professionale.

L’incarico riguardava progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, etc. con la precisazione che le attività connesse all’esecuzione (direzione lavori, etc.) sarebbero state affidate solo in caso di finanziamento dell’opera e che, comunque, il professionista si impegnava a non pretendere alcun compenso, nemmeno per spese vive, se l’intervento non fosse stato ammesso a finanziamento.

Il TAR ha ritenuto che il bando fosse in palese contrasto con le disposizioni dell’art. 92 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/06) che recita: :”Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.” 
 

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