Permesso di costruire in sanatoria: calcolo degli oneri

di M. Petrulli

Si chiede di chiarire se le tabelle da applicare per il calcolo degli oneri dovuti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria siano quelle vigenti alla data di realizzazione dell’opera o quelle vigenti alla data di presentazione della domanda o, ancora, quelle in essere alla data di rilascio del titolo.

Come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 11 febbraio 2020, n. 1886), la disciplina normativa applicabile per la determinazione degli importi dovuti non è quella vigente all’epoca di realizzazione dell’abuso edilizio o alla data di presentazione della domanda di sanatoria, bensì quella vigente alla data di rilascio della concessione in sanatoria: tale conclusione si impone sia in applicazione del generale canone tempus regit actum (dato che solo con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo) sia in base a considerazioni d’ordine teleologico, dato che tale interpretazione consente di meglio tutelare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 2 luglio 2019, n. 4514).

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