Responsabilità del principio “chi inquina paga” e principi di precauzione e prevenzione

Il Consiglio di Stato, Sez. V, si è pronunciato sul ricorso volto alla riforma della sentenza del TAR Liguria-Genova, Sezione I, n. 621/2007 e proposto dalla privata società in accomandita semplice avverso un  Comune e Arpal.

I Giudici di secondo grado mediante sentenza n. 1089 datata 8 marzo 2017 hanno ritenuto che il principio “chi inquina paga”, peraltro, se pure non ammette forme di responsabilità a prescindere dalla materiale causazione del danno o del pericolo ambientale, non richiede, nella sua accezione comunitaria, anche la prova dell’elemento soggettivo; al contrario, la direttiva 2004/35/CE configura la responsabilità ambientale come responsabilità (non di posizione) ma, comunque, oggettiva, il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legislative nazionali che non facciano espresso riferimento al dolo o alla colpa, come nel caso della norme (art. 242, comma 2, e 244, comma 1, d.lgs. n.152 del 2006) che prevede la possibilità per l’Amministrazione di prescrivere gli interventi di messa in sicurezza dei siti contaminati”.

Il Comune interessato con l’ordinanza dirigenziale n. 156 del 23 giugno 2004 aveva ordinato alla società appellante di presentare il piano di caratterizzazione unitamente al progetto preliminare e definitivo, nonché gli interventi di messa in sicurezza dell’area, di proprietà della medesima società ricorrente, che veniva utilizzata come deposito di cumuli di fanghi inquinati.

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