Salvaguardia: le verifiche del dirigente dell’ufficio tecnico

L’istituto della salvaguardia è previsto dall’art. 12 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), commi 3 (secondo cui “In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione”) e 4 (“A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici”).

Si tratta di un istituto che ha l’evidente finalità di evitare che, nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’approvazione dei piani urbanistici, il rilascio di provvedimenti che permettono attività edificatorie possa compromettere l’assetto urbanistico (in tal senso, recentemente cfr. TAR Piemonte, sez. I, sent. 13 aprile 2017 n. 479; Cass., sez. III pen., sent. 3 febbraio 2017 n. 5250; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 9 ottobre 2012, n. 5257; TAR Campania, sez. II Napoli, sent. 19 dicembre 2013 n. 5871), senza ovviamente determinare l’anticipata vigenza degli strumenti urbanistici adottati (TAR Sicilia, sez. I Catania, sent. 16 gennaio 2012, n. 102).

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