Serve un provvedimento formale per l’operatività della decadenza del permesso di costruire

di M. Petrulli

Di recente, la tesi della necessità dell’adozione di un provvedimento formale per l’operatività della decadenza del permesso di costruire è stata ribadita dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 13 novembre 2023, n. 2544.
Nell’occasione è stato ricordato che “Secondo la giurisprudenza, la decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto che discende dall’inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati; condizione indispensabile perché detto effetto diventi operativo è l’adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc, qualunque sia l’epoca in cui è stato adottato e quindi anche se intervenuto molto tempo dopo che i termini in questione siano inutilmente decorsi, e ancorché i suoi effetti retroagiscano al momento dell’evento estintivo, da adottarsi previa apposita istruttoria; la ragione, che giustifica l’obbligo per l’ente locale di adottare un atto che formalmente dichiari l’intervenuta decadenza del permesso di costruire, è stata individuata nella necessità di assicurare il contraddittorio con il privato in ordine all’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustifichino la pronuncia stessa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2757 del 16 marzo 2023)”.
Se l’intervenuta decadenza del permesso di costruire non è stata puntualmente formalizzata in un espresso provvedimento amministrativo, nei termini giurisprudenzialmente richiesti, la conseguente ordinanza di demolizione è illegittima (come avvenuto nel caso di specie, nel quale l’interessato ha impugnato l’ordinanza in discorso proprio perché non preceduta da alcun provvedimento di decadenza del titolo).

 

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