Silenzio-assenso nel permesso di costruire: un caso emblematico

Come è ormai noto, a determinate condizioni, il permesso di costruire può venire ad esistenza anche sulla base del silenzio-assenso: infatti, il comma 8 dell’art. 20 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), nella versione oggi in vigore, prevede che “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Se da un lato tale norma, oltre ad essere uno strumento di semplificazione, è sintomatica di un favor del Legislatore nei confronti del cittadino che si rivolge alla P.A. per la soddisfazione di un legittimo interesse (nel caso del permesso di costruire, ad edificare), dall’altro non bisogna dimenticare che proprio il meccanismo del silenzio-assenso, visto che determina il sorgere del titolo edilizio in capo al richiedente anche con il contributo dell’inerzia dell’ufficio tecnico, impone la massima attenzione nella gestione delle istanze da parte del responsabile, non solo nella fase di prima valutazione ma anche successivamente.
Un caso emblematico si è verificato nella sent. 21 marzo 2017 n. 468 del TAR Puglia, Lecce, sez. I.

Un privato aveva presentato un’istanza per il rilascio del permesso di costruire; 45 giorni dopo l’ufficio tecnico esprimeva parere favorevole, chiedendo, tuttavia, una modifica progettuale consistente nell’eliminazione di una struttura progettata e, conseguentemente, sospendendo il termine per la formazione del silenzio-assenso.

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