Il Consiglio di Stato, (Sez. VII), con la sentenza 12 dicembre 2024, n. 10029 ha recentemente delineato i requisiti specifici per classificare una struttura come "pergotenda", influenzando così la regolamentazione edilizia per l'uso degli spazi esterni.
Pergotenda
L’ufficio tecnico comunaleritiene che l’intervento progettato determina una nuova costruzione (per la quale è insufficiente la SCIA, necessitando il permesso di costruire) e non una mera manutenzione della pergotenda esistente
Il TAR Sicilia (Sez. IV), con sentenza 17 gennaio 2024, n. 181 chiarisce la distinzione tra una pergotenda e una tenda retrattile
Il TAR Campania, Salerno, con sentenza n. 3074 del 23 dicembre 2023, ha stabilito che gli interventi eventualmente realizzabili in regime di edilizia libera trovano un limite nelle norme urbanistiche comunali
In numerose occasioni la giurisprudenza, occupandosi della nozione di pertinenza edilizia, differente da quella civilistica, ha indicato le caratteristiche che devono riscontrarsi nel manufatto affinchè lo stesso sia qualificabile in termini di mera pertinenza, non richiedente conseguentemente un titolo edilizio autonomo per la relativa realizzazione
Una pergotenda utilizzata con destinazione commerciale amplia l’area dedicata all’attività commerciale, per cui viene snaturata la sua funzione, quale elemento di protezione dal sole, dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore soluzione dello spazio esterno dell'immobile
La recente sentenza del 16 giugno 2022, n. 1710, del TAR Campania, Salerno, sez. II, offre lo spunto per ribadire un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui non occorre il permesso di costruire per la pergotenda