Terre da scavo, in Gazzetta nuove norme su materiali da riporto

Novità significative sull’utilizzo dei materiali di riporto in edilizia sono contenute nell’art. 49 della legge sulle liberalizzazioni.

Tale articolo prevede che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo e’ regolamentato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Tale decreto dovrà stabilire le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si ricorda altresì che è stato convertito in Legge il decreto legge n. 2 del 25/01/2012 recante “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”

il quale contiene all’articolo 3 c. 3 una importante novità per il settore dell’edilizia.

Il decreto, (art. 3), disciplina le terre e rocce da scavo, in attesa del regolamento richiesto dall’articolo 49 del Dl n. 1/2012, sulle liberalizzazioni, di cui si discute.In particolare, si affronta il problema dei cosiddetti materiali “di riporto”, materiali non naturali che si trovano soprattutto nelle zone antropizzate al momento di uno scavo.

Si tratta di quei tipici materiali estratti quando si lavora nelle aree industriali dismesse. L’attuale definizione del Codice Ambiente prevede che i materiali di riporto debbano essere rimossi dalla terra prima di far proseguire il lavoro, per essere trattati come rifiuti.

 Il Decreto Ambiente, invece, rispondendo alle esigenze manifestate dalle imprese, stabilisce che i materiali di riporto vanno tendenzialmente considerati sottoprodotti, se sussistono una serie di condizioni. Nella sostanza, possono essere riutilizzati nel sito dove sono stati scavati e non devono essere trattati come rifiuti, nel caso in cui il loro riutilizzo non porti alcuna conseguenza sulla salute umana. Altro requisito è che non debbono essere inquinanti.
La norma avrà comunque carattere transitorio e avrà validità fino all’approvazione del provvedimento di cui all’articolo 49 del D.L. liberalizzazioni.

Fonte: Aniem

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