Tutela del paesaggio: la competenza legislativa è statale

Con la sentenza n. 367 del 7 novembre 2007 la Corte Costituzionale, ha rigettato il ricorso delle Regioni Piemonte, Calabria e Toscana e ha dichiarato la legittimità delle modifiche al Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) apportate dal D.Lgs. 157/2006 relativamente ai beni paesaggistici.Secondo il parere delle Regioni, le modifiche del D.Lgs. 157/2006 avevano rafforzato, in contrasto con il principio di sussidiarietà, la partecipazione dello Stato all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio già attribuite al livello regionale, e avevano leso la competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali.La Consulta ha ribadito in via generale che: sul territorio gravano una pluralità di interessi pubblici; quelli concernenti la conservazione del paesaggio e dell’ambiente spettano in via esclusiva allo Stato e precedono o comunque costituiscono un limite alla tutela degli altri interessi generali assegnati alla competenza concorrente delle Regioni; questi interessi possono coordinarsi fra loro, ma devono necessariamente rimanere distinti; la legislazione statale ha fatto ricorso a forme di coordinamento e di intesa in materia di beni paesaggistici, affidando alle Regioni il compito di redigere i piani paesaggistici o i piani territoriali aventi valore di tutela ambientale, attraverso i quali si estrinseca la funzione di conservazione del paesaggio e dell’ambiente. Pertanto le Regioni sono effettivamente coinvolte in questa funzione, poichè a loro spetta la concreta individuazione dei beni paesaggistici e la loro collocazione nei relativi piani, così che non possono lamentare la lesione di prerogative costituzionali.

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