Variante urbanistica finalizzata alla realizzazione di due strade interne e sacrificio imposto ai privati

di M. Petrulli

Il Comune: con una variante urbanistica decide la realizzazione di due nuove strade per viabilità interna, una delle quali ricadente unicamente sul lotto di un proprietario, nonostante la presenza di una preesistente via di collegamento.

I proprietari dei terreni interessati: impugnano la variante in quanto:

  • si prevede la realizzazione di una nuova strada nonostante in loco sia già esistente una strada privata che verrebbe illogicamente eliminata per realizzarne, su una linea parallela, una nuova a servizio pressoché esclusivo di un’abitazione privata;
  • è irragionevole il rigetto delle osservazioni dei proprietari che avevano proposto di spostare il tracciato della nuova strada collocandolo in parti uguali sui loro terreni (sui quali si voleva far gravare l’intero sacrificio) e su quelli adiacenti, di gran lunga più estesi;
  • si prevede un inutile nuovo tracciato viario, ad uso di due immobili già serviti da stradine private, che corre esattamente al centro di una particella collega due strade che, a distanza di circa 200 m., già sono collegate da un’altra strada.

La risposta esatta: i proprietari hanno ragione e la decisione del Comune è viziata da eccesso di potere, come affermato dal TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, nella sent. 13 marzo 2023, n. 127.

La pianificazione urbanistica costituisce attività ampiamente discrezionale e non richiede altra motivazione che l’enunciazione, di norma contenuta nella relazione tecnica, delle linee programmatiche e delle finalità che la ispirano.

Nondimeno, proprio la natura discrezionale delle scelte di governo del territorio consente al giudice amministrativo di vagliarne la rispondenza a ragionevolezza e imparzialità nella scelta di conformare la proprietà fondiaria in modo variamente penetrante.

Anche la conformazione del territorio, quale si presenta al pianificatore, ne condiziona la progettazione futura e, quanto più risultano già delineati gli aspetti strutturali degli insediamenti costruttivi e infrastrutturali, tanto più sarà necessario che scelte finalizzate a modificarne l’assetto siano giustificate dal perseguimento di un interesse pubblico prevalente.

Inoltre, se si prospettano più soluzioni che consentono, in concreto, di raggiungere l’obiettivo perseguito dal progetto di modifica del territorio, il pianificatore è tenuto ad optare per quella che impone il minor sacrificio degli interessi secondari coinvolti.

Secondo i giudici, nel caso specifico il Comune aveva tre possibili alternative:

  • collocare la nuova strada prevista in variante sui terreni già utilizzati come strada privata di collegamento con la via pubblica;
  • prevedere una nuova strada parallela a quella già esistente gravante per la parte iniziale interamente sui terreni dei ricorrenti;
  • porre la strada di piano a cavallo del confine fra i terreni dei ricorrenti e quelli adiacenti.

Il Comune ha optato per la seconda soluzione, mentre i proprietari interessati avevano proposto la terza.

Secondo il TAR, la scelta del Comune è viziata da eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità, avendo deciso di vincolare solo alcune aree per realizzare una strada pubblica che avrebbe potuto essere indifferentemente collocata in parte sui terreni adiacenti, non differenziabili in relazione all’impiego in parte qua come strada e morfologicamente identici fra loro.

Inoltre, trattandosi di viabilità interna che serve a migliorare l’accessibilità ad aree private, il Comune avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato intervenendo sulle strade private destinate a un traffico periferico e già realizzate a tale scopo, senza imporre ai proprietari un sacrificio che rebus sic stantibus appare chiaramente non indispensabile.

Pertanto fra le due alternative il Comune, a parità di risultato, avrebbe dovuto optare per quella meno penalizzante per l’interesse dei privati a conservare inalterato il valore della loro proprietà.

 

 

 

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